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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: siete una coppia di 'lunga data' infelice? Ok alla separazione senza addebito

Siete anziani, o forse sarebbe più consono e politicallycorrect dire agèe, e vi ritrovate a vivere un matrimonio che dà solo infelicità e frustrazione? Potete tranquillamente (!) separarvi senza che scattino addebiti di separazione.

Così è stato sancito dalla Prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza 2183/2013, che si è appunto occupata del caso di una coppia fiorentina, che alla tenera età di 70 anni ha deciso di separarsi. E dopo aver passato insieme ben cinquant'anni.

A voler porre fine al matrimonio è stata la signora L.T., stanca ormai di accontentarsi di un rapporto causa di costante infelicità. Matrimonio che oltretutto in precedenza era stato messo in discussione dal comportamento del marito R.L., che se ne era andato via di casa per un periodo, interrotto con il suo ritorno a casa.

Secondo i giudici della Suprema Corte, "se si verifica la disaffezione al matrimonio, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: la domanda non costituisce ragione di addebito". Mantenendo così fede alla sentenza della Corte d'appello di Firenze che, il 23 gennaio 2008, aveva dichiarato la separazione personale, senza addebito, della coppia toscana. Anche in quest'occasione il giudice aveva fatto notare come l'abbandono - in un'età avanzata "in cui semmai e' più naturale il bisogno di vicinanza e di solidarietà morale e materiale" - non potesse essere motivo di colpa. Lasciando così insoddisfatta la richiesta del marito abbandonato.

Il suo ricorso in Cassazione è stato dunque inutile, pur tentando di dimostrare che la moglie non era riuscita a giustificare "la disaffezione" al loro rapporto durato ben mezzo secolo. Piazza Cavour ha respinto il ricorso di R.L. e ha evidenziato che "nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può di per se' essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito".

Altro che crisi del settimo anno. Se si superano quelle ricordatevi che vi aspettano pure quelle del cinquantesimo anno!

Danni da vacanza rovinata: Cassazione, se le foto del depliant travisano la realtà

Corte di Cassazione, sentenza n. 1033 del 17 Gennaio 2013

In tema di tutela del consumatore - turista, al di là della pura applicazione della normativa contenuta nel recente Codice del Turismo (decreto legislativo 23 Maggio 2011, n. 79), la Corte di Cassazione Civile ha generato un importante precedente in merito alle modalità di riproduzione fotografica delle mete di vacanza prospettate al cliente tramite cataloghi, locandine, supporti cartacei e digitali in genere.

Nel caso di specie l'acquirente di un pacchetto vacanze "all inclusive" sottoscritto presso un'agenzia di viaggi, verificata la non conformità d'aspetto del luogo di villeggiatura rispetto alle immagini allo stesso sottoposte al fine di concludere l'affare, ha citato agenzia e tour operator al fine di ottenere il pieno ristoro del danno subito.

Lo stesso infatti ha prodotto in giudizio fotografie riproducenti il reale assetto del luogo di vacanza, chiedendo che queste fossero confrontate con quelle contenute nel depliant sulla base del quale era stato concluso il contratto. In tema probatorio, secondo l'articolo 2721 del codice civile è onere del resistente disconoscere la provenienza e l'autenticità delle riproduzioni addotte in corso di causa; circostanza non verificatasi poiché per i supremi giudici il tour operator avrebbe semplicemente ammesso che, nella composizione del materiale pubblicitario, "sarebbero potute" essere state utilizzate fotografie di locations differenti rispetto a quelle di destinazione effettiva.

Il turista scontento ha così ottenuto congruo risarcimento per la sua vacanza rovinata.

Cassazione: si ad assegno divorzile se se c'è differenza dei redditi

Quando un giudice pronuncia sentenza per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, si deve ritenere che la decisione sia adeguatamente motivata se il magistrato, analizzando la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, ha rilevato un notevole divario a vantaggio di lui.

E' quanto afferma la prima sezione civile della Corte (sentenza numero 2313/2013) che nella parte motiva della sentenza ricorda come l'assegno abbia lo scopo di ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

I giudici di merito hanno dunque correttamente applicato i criteri per la determinazione dell'assegno posto che la condizione patrimoniale della ex non le avrebbe consentito di mantenere quel tenore di vita.


Ricordiamo che questo principio è stato messo in discussione soprattutto sulla base del rilievo che l'aumento delle spese che consegue inevitabilmente alla fine di un'unione matrimoniale (doppio affitto, doppie bollette etc...), rende sostanzialmente impossibile garantire lo stesso tenore di vita.

Al di là del caso specifico richiamiamo il contenuto di un articolo pubblicato alcuni giorni fa: Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex

Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex.


Il principio secondo cui il coniuge obbligato a versare il mantenimento deve garantire all'altro lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si scontra con la realtà dei fatti.
E' più che evidente, infatti, che dopo il crac matrimoniale le spese aumentano sensibilmente ed il tenore di vita si riduce: raddoppiano le bollette dell'acqua, della luce e del gas, si pagano due canoni Rai, doppio affitto etc... Insomma, per chi no lo sapesse, due case costano più di una sola! Senza dire poi che si si va in vacanza da soli si paga il supplemento single e l'elenco potrebbe continuare.

In questo contesto, se l'ex marito dovesse garantire alla moglie lo stesso tenore di vita goduto in passato inevitabilmente si troverebbe lui solo a dover stringere la cinghia.

Proprio per venire incontro al uno dei tanti padri separati che non ce la fa a sbarcare il lunario dovendo far fronte all'improvviso aumento delle sue spese mensili, la Corte d'Appello d'Ancona ha
ridotto l'assegno di mantenimento ad una ex moglie proprio sul rilievo che dopo la separazione le spese erano aumentate. Insomma se dopo la separazione si riduce il tenore di vita questo deve valere per entrambi.
Con la sentenza in questione (n.672/2012) la Corte ha ridotto da 700 a 500 Euro l'assegno di mantenimento che precedentemente il tribunale aveva posto a carico dell'ex marito che ha quindi proposto appello evidenziando che lo stipendio mensile, decurtato dell'assegno di mantenimento fissato dal primo giudice, non gli consentiva di arrivare a fine mese

Fonte: Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex.

Cassazione: infortunio sul lavoro e copertura assicurativa

"Secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n, 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale".

Sulla base di questo principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2942 del 7 febbraio 2013, ha affermato che la richiesta di indennizzo del danno biologico e morale, quali voci non ricomprese nell'assicurazione obbligatoria ma eventualmente risarcibile per il lavoratore infortunato, porta dette voci complementari fuori dal sistema risarcitorio ex art. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. e, quindi, fuori dell'ambito di operatività della polizza che fa riferimento ad una responsabilità civile su questi ultimi espressamente modellata, in luogo di quella codicistica ex art. 2043 c.c.

Precisano poi i giudici di legittimità che il richiamo, nella clausola contrattuale (secondo cui nel caso di specie "la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti"), degli artt. 10 ed 11 citati, non può essere considerato alla stregua di un "rinvio formale", che tenga conto delle diverse interpretazioni di tali norme succedutesi nel tempo, atteso che nel caso di polizza assicurativa, la copertura garantita non può essere variata nel corso del rapporto, a seconda delle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali.

Vai al testo della sentenza 2942/2013

Cassazione: niente risarcimento a pedone distratto che inciampa su cordolo

Per poter richiedere il risarcimento dei danni da cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile è necessario fornire la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Solo dopo che il danneggiato ha dimostrato il nesso causale il convenuto, che vuole liberarsi dall'obbligo risarcitorio, deve dimostrare il caso fortuito.

E' quanto chiarisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 2660/2013 spiegando che, la prova del nesso causale diventa indispensabile soprattutto nei casi in cui "il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte".

Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour è stata respinta la domanda di risarcimento danni rivolta alla pubblica amministrazione da un pedone che era inciampato su di un cordolo lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori di sistemazione del manto stradale.
Dopo essere inciampato il pedone era andato a sbattere contro un mucchio di pietre.

Il danneggiato, nel corso del processo, non aveva dimostrato che la situazione in cui si trova la strada potesse costituire un pericolo tenendo conto anche del normale livello di attenzione può essere richiesto agli utenti della strada.
In particolare la Corte fa rilevare come il danneggiato abitasse sul posto e pertanto potesse conoscere la situazione dei luoghi dato che li frequentava quotidianamente.

Cassazione: vietate le offese a sfondo sessuale nei confronti delle donne

La Cassazione sottolinea la gravità delle offese a sfondo sessuale rivolte alle donne. A dirlo è la quinta sezione penale, che ha preso in esame il caso di un uomo che sul posto di lavoro (un ospedale) si era rivolto ad una collega dicendole "sei una zo..."

Gli ermellini fanno notare come "Ogni volta che si deve offendere una donna è immancabile il riferimento ai presunti comportamenti sessuali della stessa; qualunque sia il ceto sociale di appartenenza, qualunque sia il grado di istruzione, qualunque sia la natura della discussione l'uomo di norma non accusa la sua avversaria donna di dire il falso ma di "essere una pu… o una zo..., con ciò non solo offendendo gravemente la reputazione della donna ma cercando di porla in una condizione di marginalità e minorità", ha dichiarato la Suprema Corte, negando anche l'attenuante della "reciprocità delle offese" proposta dall'imputato. Durante il diverbio, infatti, la donna accusava l'uomo di aver "brigato" per ottenere un incarico dal direttore.

La Cassazione ha dichiarato "davvero singolare che un uomo, che si presume di cultura, non si renda conto della gravità di un tale comportamento e invochi la reciprocità delle offese" e ha sottolineato la notevole differenza che intercorre tra le due offese rimarcando la gravità di quella perpetrata dall'uomo a discapito della donna.

Gli ermellini hanno inoltre ricordato come nelle discussioni tra colleghi accada che spesso "si faccia ricorso anche a ironie e perfino ad accuse di scarsa attenzione, di impreparazione, di eccessiva vicinanza al capo dell'ufficio e simili, che non possono rientrare però nella categoria del fatto ingiusto che legittima l'uso di frasi pesantemente volgari e offensive".

In merito al comportamento della donna, la Cassazione ha aggiunto come a seguito dei concorsi "chi è escluso ritiene, quasi sempre che ciò sia avvenuto ingiustamente e grazie alle 'manovre più o meno lecite' del concorrente vincitore", ma "insinuare che si siano adottati tali comportamenti, non costituisce una grave provocazione che può legittimare la reazione offensiva perché si tratta di considerazioni e valutazioni che non sono contrarie al vivere civile".

Niente da fare, quindi, per l'uomo, già condannato in primo grado e in appello: ora dovrà anche risarcire la collega e prendersi carico delle spese processuali.