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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: non va ridotto il mantenimento alla ex che ha scelto la pensione anticipata


Ancora una volta la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della liquidazione dell'assegno di mantenimento. Questa volta il caso riguarda il caso di una coppia in cui l'ex marito voleva pagare meno alla ex moglie dato che lei di sua iniziativa aveva deciso di andare in pensione in anticipo, all'età di soli 49 anni.
Questa scelta, secondo il marito, aveva determinato una riduzione volontaria delle entrate e per questo il mantenimento doveva essere ridotto considerando anche l'attitudine al lavoro della ex compagna.

Secondo la Corte però, la scelta del pensionamento anticipato non può essere imputabile all'ex dato che non risulta provata alcuna volontà contraria del marito all'epoca in cui questa scelta fu fatta. Epoca in cui la coppia ancora viveva insieme.

Come spiegano i Giudici di Piazza Cavour (sentenza 20 febbraio 2013 n. 4178), quando si prendono decisioni sull'assegno di mantenimento si deve tenere conto del fatto che la separazione instaura un regime che tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibilmente con la cessazione della convivenza. Risulta corretta per questo la decisione della Corte d'appello anche in relazione alla valutazione dell'attitudine del coniuge al lavoro.

I giudici di merito hanno correttamente fatto proprio l'orientamento della Cassazione secondo cui l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza di un'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa retribuita. Nella fattispecie, l'età della donna e l'avvenuto pensionamento anticipato impedivano sicuramente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza essendo anche accertata la disparità economica tra le parti.

Cassazione: no agli apprezzamenti volgari ad una collega. E voi che ne pensate?

Meglio evitare battutine poco eleganti alle proprie colleghe, anche se apparentemente "consenzienti". Potreste infatti ritrovarvi condannati per ingiuria. Che non è propriamente un punto a favore nel curriculum professionale.

Quel che è accaduto ad un impiegato delle Poste potrebbe servire come monito a molti uomini dalla battuta facile (che poi ammettiamolo, molte donne gradiscono). Il signor Roberto T. si è visto infatti annullare dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 8761/2013, un'assoluzione dal Tribunale di Massa per ingiuria nei confronti di una collega, Stefania M., a cui aveva ben pensato di dare della "pornodiva". La frase incriminata sarebbe più precisamente "Ah, c'è anche la pornodiva sulla piazza".

Ora, quali che fossero le mises o gli atteggiamenti della signora in questione non ci è dato sapere (e forse poco dovrebbe interessarci), fatto sta che quello che per l'uomo doveva essere un semplice scambio di battute in un clima di "ilarità" e "scherzo", rischia di trasformarsi in un incubo.

Già il Giudice di Pace nel 2000 aveva inflitto all'uomo una multa di 400 euro quale risarcimento dei danni subiti dalla collega; sentenza che però in appello era stata annullata sulla base della "non sussistenza del reato", in quanto l'impiegato aveva agito "per esuberanza e per familiarità con un certo tipo di scherzo nell'ambiente di lavoro". Insomma dare della "pornodiva" in un ambiente goliardico altro non poteva essere che una "condotta scherzosa". Beh, andatelo a dire a chi passa le ore in fila per una raccomandata.... mah.

A questo punto la donna ha fatto ricorso, costituendosi parte civile, e gli ermellini lo hanno accolto, sulla base del fatto che "una donna possa tollerare delle avances più o meno tra il serio e il faceto non comporta affatto che ella si debba considerare disposta a farsi prendere a male parole, così come, ancor prima, l'avere risposto con un sorriso alla condotta scherzosa di un collega non autorizza affatto un altro uomo a ritenere che le sue battute siano altrettanto tollerate, o addirittura gradite".

A questo punto che qualcuno giri la notizia anche al Cavaliere, che con le sue "simpatiche" battute è andato un po' troppo oltre con una venditrice. E potrebbe rischiare un ulteriore processo, per cui non potrà contare su legittimi impedimenti. Però in fondo, l'azienda in cui la signora è impiegata non è sua.

Ora mi piacerebbe sentire che ne pensano sia gli uomini sia le donne a riguardo....


Cassazione: non basta attitudine al lavoro della ex per negarle il mantenimento

Non basta accertare l'esistenza di un'attitudine al lavoro della ex moglie per potersi sottrarre all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3502/2013 che ha ribaltato un precedente verdetto della Corte di Appello di Catania che, a sua volta, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con cui era stato negato il mantenimento a una ex moglie ed aumentato, invece, l'importo del mantenimento dei figli collocati presso la madre.

La corte territoriale analizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria aveva evidenziato che il reddito del marito risultava inferiore a quello della moglie e che era anche cointestatario di mutuo ipotecario. Allo stesso tempo però, risultava proprietario di quote di fondi di una società e risultava essere socio di due società a responsabilità limitata.

Non solo: l'ex si marito era anche proprietario del 50% della casa coniugale ed aveva acquistato la nuda proprietà di un locale ad uso commerciale.

Al contrario il reddito della moglie si concretava nel corrispettivo dell'alienazione della meta' della casa coniugale (155 milioni di lire); "nella cointestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entita'".

La Corte d'Appello riteneva però che che non potessero sussistere i presupposti per riconoscere un mantenimento in favore dell'ex moglie che, data la giovane età e il conseguimento di un diploma di laurea, aveva la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Veniva quindi aumentato solo il contributo per il mantenimento dei figli minori tenendo conto anche del tipo di attività svolta dall'ex marito che denotava una maggiore capacità economica.

Il caso veniva portato quindi dinanzi alla Corte di Cassazione dove la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata non aveva considerato come condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge, la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Secondo la ricorrente inoltre, la Corte d'Appello aveva "reputato che l'astratta attitudine e capacita' di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarieta' coniugale posto alla base dell'obbligo di mantenimento sancito nell'art. 156 c.c."

Una tesi che ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour. Come si legge nella parte motiva della sentenza, nel provvedimento impugnato "si da atto che la ricorrente non svolge attivita' lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge". La sentenza impugnata aveva sostanzialmente dato rilievo a una potenziale professionalità della donna, ma tali condizioni se non sono collegate ad una concreta prospettiva di svolgere un'attività produttiva di reddito non possono far venir meno l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.




Cassazione: ecco fino a che punto l'ipoteca garantisce gli interessi di mora

L'ipoteca, anche se è stata iscritta per garantire l'intero credito e gli interessi di mora, trova una limitazione nelle disposizioni contenute negli articoli 2788 e 2855 del codice civile. La prelazione ipotecaria per gli interessi maturati "dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita" sussiste, infatti, solo per gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., essendo escluso, quindi, ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.

A precisarlo è la Corte di Cassazione (sentenza numero 775/2013) che si è occupata di una opposizione agli atti esecutivi, con cui veniva impugnata con ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.


L'ordinanza aveva confermato un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. L'opponente che aveva un credito garantito da ipoteca aveva contestato il fatto che non fosse stato considerato, nel progetto di distribuzione, il privilegio ipotecario per una parte del suo credito ossia per gli "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali, relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita".

Il creditore che aveva proposto l'opposizione aveva contestato quanto affermato dal giudice dell'esecuzione secondo cui non potesse riconoscersi il privilegio ipotecario ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile agli interessi moratori.

Dopo il rigetto dell'opposizione il caso finiva dinanzi alla Cassazione che ha chiarito come gli articoli 2788 e 2855 del codice civile, "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".

Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.

Cassazione: si possono offrire 10 euro agli agenti della stradale per evitare la multa. Non c'è corruzione

Il tentativo di un automobilista di convincere due agenti della polizia stradale a non multarlo per un'infrazione al codice della strada gli era costato una condanna da parte dei giudici di merito per istigazione alla corruzione. La vicenda è finita però davanti alla corte di cassazione che ha ribaltando il verdetto ed ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste".

La decisione è della Sesta Sezione Penale della Corte (sentenza n.7505/2013) secondo cui la "palese irrisorietà" della somma offerta agli agenti della stradale era tale da non essere idonea a corromperli.

Semmai si sarebbe potuto parlare di oltraggio ma non certo di istigazione alla corruzione.

Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda un automobilista che, fermato e contravvenzionato dalla polizia stradale, al momento in cui era stato richiesto di esibire la carta di circolazione, lo aveva fatto inserendo dentro una banconota da 10 euro. L'automobilista rivolgendosi agli agenti aveva anche detto "lassate stare e pigliatevi nu cafe".

Dato che la cosa era stata ripetuta con una certa insistenza gli agenti decidevano di denunciarlo. Dopo l'assoluzione in primo grado interveniva dalla corte d'appello che riteneva invece di dover punire quella condotta ai sensi dell'articolo 322 del
codice penale dato che l'imputato, in quel modo, avrebbe voluto evitare la contravvenzione.

Di diverso avviso la corte di cassazione dove ha fatto breccia la tesi del difensore del giovane automobilista secondo cui quel gesto, fatto da una persona "semplice", al massimo poteva essere interpretato come "segno di disprezzo degli agenti" ma non come istigazione alla corruzione.

La decisione è stata quindi annullata senza rinvio. Nella parte emotiva della sentenza si legge che "l'esibizione di una somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilita' pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di poter fare loro omettere e quindi in concreto impedire - la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorieta', puo' semmai configurare il reato di oltraggio, per l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa".

Cassazione: il reato di maltrattamenti in famiglia continua anche dopo la cessazione del rapporto di convivenza

"La cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio, a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7369 del 14 febbraio 2013, ha altresì precisato che ciò si desume dalla lettera della norma che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con L.1-10-2012, n. 172, punisce la condotta di chi sottoponga a maltrattamenti una persona della famiglia, senza richiedere che il vincolo familiare si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o di coabitazione.

Tale principio - sottolineano i giudici di legittimità - è stato specificatamente affermato anche in relazione al caso di sistematici atti di percosse, ingiurie, minacce e molestie da parte del marito nei confronti della moglie separata.

Laddove l'agente, come nel caso di specie, "perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti, dopo la cessazione della convivenza, senza alcuno iato cronologico, si verifica una protrazione dell'arco temporale di esplicazione del reato di cui all'art. 572 c.p.". Accolto quindi il motivo di ricorso dell'imputato secondo il quale, in forza della clausola di sussidarietà di cui all'art. 612 bis c.p., quest'ultimo reato, così come i reati di cui agli artt. 594 e 660 c.p., deve considerarsi assorbito nel delitto di maltrattamenti. Non vi è stato, infatti, un momento in cui i maltrattamenti siano cessati e siano iniziate le condotte di minaccia, ingiuria, percosse ma la condotta criminosa si è snodata, senza soluzione di continuità, dando luogo ad un unico reato di maltrattamenti.

Rigettando invece l'altro motivo di ricorso dell'imputato, i Giudici di Piazza Cavour hanno poi ribadito, come da costante giurisprudenza di legittimità, che "se è vero che le dichiarazioni rese dall'imputato, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, costituiscono, in linea di principio estrinsecazione del diritto di difesa, è altresì vero che l'animus defendendi non esclude la calunnia ove l'agente non si limiti a contestare i fatti attribuitigli ma finisca con l'incolpare persone che egli sa innocenti.". Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, la presentazione di una denuncia nei confronti della moglie da parte dell'ex marito, con esplicita formulazione di un'incolpazione inveridica, eccede l'ambito del diritto di difesa, collocandosi nell'area della rilevanza penale. Correttamente - si legge nella sentenza - la Corte d'Appello sottolinea come tale iniziativa travalichi il rapporto funzionale tra la confutazione dell'imputazione e la condotta tenuta dall'imputato e come quest'ultima, estrinsecandosi attraverso un autonomo atto di denuncia, avulso dal contesto dell'indagine preliminare che lo coinvolgeva, integri gli estremi del reato di calunnia.

Cassazione: incidente stradale e riconoscimento del danno esistenziale

"Nel nostro ordinamento non esiste l'autonoma categoria del danno esistenziale, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale della persona, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore voce di danno si risolverebbe in una non consentita duplicazione risarcitoria."

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n.

3290 del 12 febbraio 2013, ha rigettato il ricorso di un uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Secondo il ricorrente la sentenza del giudice di merito sarebbe errata nella parte in cui ha omesso di liquidare il danno esistenziale conseguente al sinistro sostenendo di aver concretamente dimostrato il proprio desiderio di entrare a far parte della Polizia di Stato, desiderio rimasto frustrato proprio a causa delle menomazioni patite, che avevano portato l'Amministrazione, all'esito della visita medica, a ritenerlo inidoneo per tale attività.

La Suprema Corte ha però affermato che "l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito."

Tale danno patrimoniale sussiste - si legge nella sentenza - solo se l'invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve essere accertato in concreto; il danneggiato è tenuto a dimostrare di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. Nella specie la Corte d'Appello, prendendo in esame l'intera vicenda relativa al danno subito, è correttamente pervenuta alla conclusione secondo cui l'accertata diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente non si è tradotta in alcuna perdita di reddito dato che il ricorrente quale impiegato di banca svolgeva una professione "tradizionalmente considerata come tranquilla, sicura e sedentaria".