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mercoledì 26 settembre 2012

Cassazione: assegno di divorzio anche alla ex che lavora

Ha diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex marito anche la donna che lavora se durante il matrimonio il tenore può essere definitivo di "media agiatezza". Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 28824, depositata il 27 dicembre 2012. Secondo quanto scrive la prima sezione civile della Corte, non servono indagini particolarmente approfondite, basta conoscere i redditi. Infatti, l'assegno divorzile trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi economici (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui può disporre) dal coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio.
Secondo la ricostruzione della vicenda che fa la Corte, l'uomo aveva proposto ricorso per sostenere la non indispensabile erogazione dell'assegno di divorzio: la donna lavorando percepiva un proprio reddito che gli permetteva di mantenere lo steso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Non era quindi necessario un ulteriore assegno di mantenimento. Veniva poi eccepita la mancanza della prova relativa al tenore di vita precedentemente tenuto, sia sulle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le proprie disponibilità economiche. Investita della questione, la Corte ha però rigettato il ricorso dell'uomo convalidando la decisione della Corte territoriale che ha correttamente valutato il divario tra i reddiri dei due coniugi ed ha stabilito che l'assegno divorzile deve essere comunque corrisposto in quanto esso trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio. Il divario delle capacità reddituali tra i due ex coniugi, concretamente accertato è, infatti, tale da non consentire uno status economico uguale a quello tenuto in costanza di matrimonio. Sentenza 28824/2012

Cassazione: Valida la rinuncia al contributo dell'altro coniuge per il mantenimento dei figli. Si tratta di un diritto disponibile

In tema di accordi sul mantenimento dei figli, il coniuge che durante la separazione si accorda con l'ex nel senso di accollarsi tutte le spese relative ai figli non può poi chiederne la restituzione. Salva la revisione in sede di divorzio. È questo il contenuto della sentenza n. 27653/2011. In particolare, i giudici di legittimità hanno spiegato che "se la definizione delle condizioni patrimoniali della separazione non subisce adeguamenti sempre possibili nel giudizio di divorzio, ovvero in seguito non venga attivato da parte del coniuge interessato il procedimento di modifica di quelle condizioni, confermate in sede di divorzio, a mente del combinato disposto dagli artt. 9 l. n. 898/1970 e. 710 c.p.c., quell'assetto resta definitivamente consacrato in quei termini, dunque immutato sino a che non ne venga richiesta la revisione. Come si legge nella sentenza di legittimità, con sentenza la Corte d'appello, provvedendo sui gravami proposti avverso precedente decisione del Tribunale dei due coniugi, (in via principale dall'ex marito e in via incidentale dall'ex moglie), ha confermato il rigetto della domanda proposta dall'ex marito tesa ad ottenere la condanna del coniuge alla restituzione della somma per il mantenimento della figlia, affetta da disturbi psichici e poi interdetta, a lui affidata ed in subordine di quella di arricchimento senza causa e di utile gestione. Avverso questa decisione l'ex marito, proponeva ricorso per cassazione. Gli Ermellini, rigettando il ricorso hanno precisato che "(l'ex marito) aveva assunto a proprio carico esclusivo la figlia sia in sede di separazione personale dalla moglie che nel giudizio di divorzio, ove dichiarò di rinunciare ad esigere alcunchè dalla stessa e di non aver pretese a titolo di mantenimento della fanciulla, ancora all'epoca minorenne, che le relative statuizioni non avevano sancito alcun obbligo solutorio della madre in relazione; alle esigenze della figlia, nè di tale assetto (l'ex marito) aveva in seguito chiesto la modifica ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 e dell'art. 710 c.p.c.. Stante la sua rinuncia al contributo del coniuge, pienamente valida in quanto relativa ad un diritto disponibile, la sequenza di comportamenti del (l'ex marito) attraverso i quali egli ha provveduto, nel tempo e continuamente, ai bisogni della figlia, tuttora non autosufficiente, rappresentano atti di liberalità non ripetibili. La domanda principale merita dunque il rigetto per inesistenza di una determinazione giudiziale che consenta di quantificare l'obbligo della madre anche in relazione alle sue capacità economiche; quella di utile gestione è parimenti infondata poiché l'attore ha adempiuto ad obbligazione, per sua stessa libera determinazione propria e non della convenuta; quella sussidiaria d'arricchimento senza causa infine è inammissibile per difetto di tale requisito, potendo (l'ex marito) esperire azione d'accertamento che ripartisse tra lui e la (ex moglie) gli oneri relativi alla figlia" . Sentenza n. 27653/2011

Cassazione: la casa coniugale non si divide tra gli ex se c'è pregiudizio per i figli

No alla divisione della casa coniugale tra gli ex coniugi quando, a prescindere dalle dimensioni della stessa, ne possa derivare pregiudizio alla prole. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 30199, depositata il 30 dicembre 2011) tornando ancora una volta a pronunciarsi in tema di assegnazione della casa coniugale. Gli ermellini fanno riferimento all'art. 6 della legge sul divorzio (l. 898/1970) e all'art. 155-quater del codice civile. In precedenza la stessa Corte aveva detto (sentenza n. 23631/2011) che, a meno che la casa non sia facilmente divisibile, l'assegnazione della casa coniugale non può essere divisa tra i due ex coniugi se ne derivi un pregiudizio per i minori.
Ora la prima sezione civile, afferma che non sono le dimensioni della casa a fare la differenza. L'assegnazione della casa coniugale al genitore viene disposta, ai sensi dell'art. 155 quater c.c. e articolo 6 della legge divorzio, tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio e indipendentemente dalle dimensioni delle stessa. La sentenza in commento è l'esito del ricorso avverso la decisione della Corte d'appello con cui i giudici territoriali di secondo grado si erano opposti alla divisione della casa coniugale richiesta da un ex marito. Gli Ermellini hanno spiegato che la suddivisione in due unità abitative della casa coniugale, trasformando l'immobile, rischierebbe di sconvolgere l'ambiente domestico in cui il figlio delle parti è vissuto, con ciò comportando una sicura e continua minaccia alla serenità e alla salubrità dell'ambiente di vita di questi. Sentenza n. 30199/2011

Cassazione: assegno divorzile ridotto alla moglie libertina

La moglie che ama condurre una vita libertina e che, per questo, da uno scarso contributo alla gestione della vita familiare rischia di vedersi ridurre l'assegno divorzile. Parola di Cassazione. L'avvertimento arriva dalla prima sezione civile della Suprema Corte che spiega come ci si deve regolare quando si deve determinare la misura dell'assegno da corrispondere alla propria ex. In tema di scioglimento del matrimonio - spiegano gli Ermellini - (e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), una volta stabilito in astratto che alla ex spetta l'assegno divorzile per consentirgli di mantenere il tenore di vita matrimoniale, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno compiendo una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 (ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o a quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto. Nel caso di specie la Corte (sentenza n. 28892, depositata il 27 dicembre 2011) ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano liquidato alla ricorrente un assegno di 200,00 euro mensili, prendendo in considerazione per un verso la durata del matrimonio e per l'altro lo scarso contributo dato dalla donna alla gestione complessiva della vita familiare, visto il comportamento e la condotta di vita "libertina" tenuti durante gli anni della convivenza.
Sentenza n. 28892/2011

Cassazione: dire alla moglie "ti ammazzo" è reato

Anche se nel corso delle liti fra marito e moglie può scappare qualche parola di troppo è bene sapere che in certi casi si rischia di commettere reati. Il marito che dice ad esempio alla moglie "ti ammazzo" anche se non passa e di fatto commette comunque reato di minaccia. A dirlo è una recente sentenza (46542/2011) con cui la quinta sezione penale del Palazzaccio ha rigettando il ricorso di un uomo che era stato condannato dal Tribunale di Roma per diversi reati tra cui la minaccia in danno della moglie. Ricorrendo in cassazione l'uomo aveva sottolineato che il reato di minaccia non si potesse ritenere integrato per l'impossibilità che la sua frase potesse ingenerare nella vittima il timore del male prospettato.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso e in proposito stabilito che, quanto all'espressione usata, la sua rilevanza penale, a norma dell'art. 612 c.p., è determinata dalla configurazione della minaccia come reato di pericolo per la sua integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, menomendone potenzialmente, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell'uomo comune, la sfera di libertà morale. Per suddetti reati, infatti, non è richiesto che il bene (la vita del minacciato) sia realmente leso, ma è sufficiente che il male prospettato possa semplicemente incutere timore al destinatario. E non c'è dubbio che, di fronte alla minaccia di una morte (sebbene la minaccia sia solo verbale), la reazione di una persona comune sia quella di sentirsi potenzialmente limitata nella propria sfera di libertà morale. Sentenza n. 46542/2011

Cassazione: lavoratore in mobilità con nuova relazione può ridurre il mantenimento alla ex

Tempi di crisi. Aumentno i lavoratori in mobilità. E' c'è anche chi deve far fronte agli impegni economici che nascono da una nuova relazione stabile. Cosa fare allora se il mantenimento alla ex è diventarto troppo oneroso? Ce lo spiega la corte di Cassazione. Il lavoratore in mobilità con nuovo legame stabile ha diritto a una riduzione dell'assegno di mantenimento versato all'ex. Ciò che conta infatti è la nuova situazione lavorativa del coniuge obbligato e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato.
La decisione della prima sezione civile della corte (sentenza n. 26771, depositata il 13 dicembre 2011). In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi e con sentenza definitiva, aveva determinato la misura dell'assegno divorzile includente la parte relativa al mantenimento del figlio maggiorenne. La somma era stata ridotta rispetto a quanto in precedenza stabilito in sede di separazione. La donna in appello aveva chiesto una nuova determinazione dell'assegno divorzile ma la Corte di Appello di Bari aveva rigettato le richieste. Rispetto all'originaria situazione economico sociale riconosciuta dalle parti con gli accordi di separazione, si era verificata una novità, negativa per l'ex marito, costituita dalla sua messa in stato di mobilità. La Corte di Appello considerava pertanto corretta la decisione del primo giudice della riduzione del 10% della somma originariamente fissata negli accordi di separazione. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la donna e, in riferimento alla violazione dell'articolo 132 co. 2, cpc, nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice (dalle quali sarebbe derivata, secondo l'ex moglie, la nullità della sentenza impugnata, in quanto la misura dell'assegno, che il giudice di secondo grado non ha motivato ma invece ha richiamato puramente e semplicemente la sentenza di secondo grado senza fornire una sua propria motivazione con riferimento alle necessità istruttorie poste dall'appello), la Corte ha spiegato che "la sentenza impugnata non si è limitata, come sostiene la ricorrente, a richiamare la sentenza del primo giudice. Essa infatti dopo aver ritenuto puntuale la motivazione del primo giudice che ritiene di fare propria, precisa, con grande sintesi ma con altrettanta precisione, il punto relativo al contrasto tra le parti dovuto alla diminuzione dell'assegno del 10%, menzionando le circostanze che, a suo avviso condivisibilmente, il primo giudice aveva valorizzato. Ovvero la nuova situazione lavorativa (dell'ex marito) e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato. Ne deriva che la motivazione, che ribadisce la decisione del primo giudice di ridurre l'assegno rispetto alla misura fissata in sede di separazione, e l'affermazione della non proponibilità di domande estranee al petitum originario in quanto irritualmente o tardivamente presentate, sostiene adeguatamente la decisione di rigettare l'appello". Sentenza n. 26771/2011

Cassazione: è nulla la sentenza di divorzio se la domanda congiunta è sottoscritta solo dalle parti personalmente

 

E' nulla la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio se il ricorso è sottoscritto dalle parti personalmente e non dal difensore. È questo il contenuto della sentenza n. 26365 depositata il 7 dicembre 2011 dalla prima sezione civile del Palazzaccio. Respingendo la tesi secondo cui la difesa di un avvocato non sarebbe necessaria perché la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione, gli Ermellini hanno ribadito l'obbligatorietà del ministero di un difensore ai sensi dell'art. 82 cpc pena la nullità della sentenza. La domanda congiunta non implica la consensualità dello scioglimento perché è il Tribunale che decide dopo aver verificato l'esistenza dei presupposti di legge, per cui la difesa è sempre necessaria. Il provvedimento del giudice che scioglie il matrimonio ha carattere decisorio e incide sullo status delle parti e l'obbligo di difesa tecnica sussiste anche in procedimenti di natura volontaria. Secondo la ricostruzione della vicenda processuale, la sentenza in commento è l'esito del ricorso di una donna che, in seguito alla sentenza di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio, impugnava la stessa eccependone la nullità, in quanto il ricorso con cui i coniugi avevano congiuntamente adito il Tribunale era stato sottoscritto dalle parti personalmente e non anche dai difensori. La Corte di appello accoglieva la tesi della donna e l'ex marito proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la tesi della non necessità del ministero difensivo per la domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando origine la stessa a un procedimento camerale di volontaria giurisdizione. Ritenendo il motivo di ricorso infondato la Corte, confermando la decisione dei giudici territoriali di secondo grado ha spiegato che "il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento camerale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l'applicazione della regola della necessità della difesa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenziosi regolati secondo il rito ordinario. Nel caso dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispone è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sentenza destinata a passare in giudicato. Il ricorrente sostiene che il procedimento di divorzio su istanza congiunta delle parti non abbia natura contenziosa perché le parti non hanno interessi contrapposti, ma concordano nella richiesta rivolta al giudice. A ciò va replicato ribadendo che è il carattere decisorio del provvedimento del giudice, ossia la sua incidenza sui diritti soggettivi o status con l'efficacia propria del giudicato, che conferisce carattere contenzioso - piuttosto che volontario - al relativo giudizio, e non le posizioni in concreto assunte dalle parti; inoltre il carattere "congiunto" della domanda non significa "consensualità" dello scioglimento del matrimonio, quasi che fosse la volontà delle parti e non il provvedimento del giudice a produrlo, salva la mera omologazione giudiziale, come avviene per la separazione consensuale dei coniugi (cui pure fa riferimento il ricorrente nelle sue difese): è invece il tribunale che decide in base alla verifica - che è sua prerogativa - dell'esistenza dei presupposti di legge, oltre che della valutazione della rispondenza delle condizioni indicate dagli istanti all'interesse dei figli (art. 4, ult. comma, cit.)". Sentenza n. 26365/2011