Cerca nel blog

martedì 4 dicembre 2012

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Cassazione: legittimo l'accertamento delle violazi...

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Cassazione: legittimo l'accertamento delle violazi...: La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 settembre 2012, n. 15603, ha respinto il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso d...

Cassazione: legittimo l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità con autovelox non tarati


La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 settembre 2012, n. 15603, ha respinto il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 C.d.S. L'automobilista, rivoltosi già al Tribunale, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentatando che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la violazione al codice della strada era stata rilevata con apparecchiatura automatica, senza che vi fosse stata una dimostrazione da parte dell'amministrazione della sussistenza dei parametri di taratura dell'apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento dell'eccesso di velocità.


La Cassazione, richiamando anche la precedente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che "in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie."

La Corte fa anche notare che il ricorrente non si può avvalere neanche dell'art. 345 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada che prevede una riduzione al valore km/h e la tolleranza strumentale ammissibile per l'accertamento.

Infatti la norma invocata attiene ad una fattispecie diversa da quella del caso di specie, ossia "ai casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità con il c.d. scontrino di entrata-uscita autostradale ai quali è applicata la riduzione progressiva, per essere la misurazione della velocità effettuata con controlli cartacei e non già apparecchi di misure." Per questi motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Cassazione: reintegrato il lavoratore che durante ...

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Cassazione: reintegrato il lavoratore che durante ...: "In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemp...

Cassazione: reintegrato il lavoratore che durante l'infortunio aiuta la moglie nel chiosco da lei gestito

"In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia esonerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa, laddove è a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro."
" Sulla base di questo principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 2012, n. 15476, ha respinto il ricorso di una nota società contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, senza preavviso, di un dipendente con le consequenziali pronunce di reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento del danno. Il dipendente, assente a seguito di infortunio per trauma distorsivo alla caviglia, era stato notato in alcuni giorni (due) presso il bar chiosco gestito dalla moglie, intento a servire i clienti dietro il bancone, a sbrigare faccende inerenti l'attività e a guidare la propria auto, anche durante le ore di reperibilità. La Società ha ritenuto che tali comportamenti non gli impedivano lo svolgimento dell'attività lavorativa e che comunque erano idonei a pregiudicare la guarigione e a ritardare il suo rientro in servizio, di conseguenza il lavoratore si era reso inadempiente in modo così grave da legittimare il licenziamento. La Corte di Appello ha osservato che l'inidoneità fisica al suo lavoro (giuntista) era stata accertata dal medico e che lo svolgimento di attività private non era inibita dalla prescrizione di astensione dal lavoro e di riposo. L'attività lavorativa di giuntista prevedeva un'occupazione per più ore al giorno per la maggior parte dei giorni della settimana e uno sforzo fisico maggiore dell'attività familiare svolta nel chiosco che era paragonabile a quella che il lavoratore avrebbe potuto svolgere nella propria casa, non pregiudicando, di conseguenza, la guarigione - come la successiva visita medica aveva accertato. Inoltre, nello svolgimento di tale attività, secondo la Corte d'Appello, non si ravvisava un effettivo e diverso rapporto giuridico di lavoro e affermava che mancasse una grave inadempienza da parte del lavoratore tale da legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro. La Cassazione, conferma la sentenza impugnata e respinge il ricorso della Società.

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni ...

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni ...: Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Cassazione: reato far scrivere 100 volte ad un alu... : Far scrivere ad uno st...

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni ...

Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni ...: Stelvio Seclì - Syria Service.it - Investigazioni Private - : Cassazione: reato far scrivere 100 volte ad un alu... : Far scrivere ad uno st...

Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente che inoltra e-mail offensive

Il licenziamento del dipendente che inoltra e-mail offensive ai dirigenti della propria azienda è legittimo.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 7.9.2012, n.14995, rigettando il ricorso di un lavoratore che era stato demansionato e si era sentito emarginato nel contesto lavorativo in cui operava, cosa che aveva provocato la sua reazione, manifestatasi attraverso l'invio di una missiva per posta elettronica il cui contenuto era stato indicato come motivo del suo licenziamento. Nei precedenti giudizi non emergeva, dalla complessiva istruttoria, un intento persecutorio della società ma il demansionamento appariva ascrivibile ad una condotta dell'azienda che, seppur censurabile, era dovuta più ad una difettosa organizzazione aziendale che ad un intento persecutorio nei confronti del lavoratore.
Quindi si escludeva la sussistenza del "mobbing" e di conseguenza si dichiarava il comportamento del lavoratore inescusabile. Inoltre le espressioni contenute nella "e-mail" del ricorrente, indirizzate ai propri diretti superiori (amministratore delegato, direttore del personale e superiore gerarchico), avevano contenuto diffamatorio ed offensivo, integrando con ciò la giusta causa di licenziamento. La Corte d'Appello aveva evidenziato il contenuto offensivo del messaggio e la sua diffusione tra più persone che non erano solo i diretti destinatari, fatto che aveva giustificato la sanzione espulsiva come proporzionata alla gravità delle espressioni usate che travalicavano certamente il diritto di cronaca e che erano teoricamente riconducibili a fattispecie penali, quali l'ingiuria e la diffamazione. Per questa ragioni la Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore.