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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: Riduzione del mantenimento alla ex quando cambiano le condizioni economiche

Nella sentenza n. 1779/2013, depositata lo scorso 25 gennaio, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte sancisce il principio della riducibilità del mantenimento stabilito dal Giudice della separazione, laddove siano mutate le reciproche condizioni economiche degli ex coniugi. Allo stesso tempo, ribadisce l'obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne libero da impegni scolastici e inoccupato non per sua colpa.

Nel caso dequo, il ricorrente faceva valere in Appello - senza ottenere soddisfazione - l'avvenuta riduzione del suo reddito a seguito di pensionamento per motivi di salute, e il contemporaneo incremento del reddito dell'ex moglie che aveva nel frattempo trovato un impiego stabile e ricavato denaro dalla vendita di un terreno e dalla locazione di una casa di sua proprietà.

Chiedeva altresì, sempre senza successo, un ridimensionamento dell'obbligo contributivo nei confronti del figlio, il quale, a suo dire, aveva ingiustificatamente rifiutato un'opportunità di lavoro regolare, che gli avrebbe permesso di autosostentarsi. Nel giudizio di legittimità la Corte cassa la sentenza dei Giudici di Secondo Grado relativamente alla mancata revisione dei rapporti economici divorzili fra gli ex coniugi, rinviando al giudizio di merito anche la determinazione del quantum dovuto dall'ex marito.

Per il resto conferma l'obbligo paterno di contribuire al sostentamento del figlio maggiorenne incapace di mantenersi da solo, il quale aveva dichiarato ai Giudici dell'Appello di aver rifiutato non già un'offerta di lavoro stabile, ma un posto di barista stagionale, che non avrebbe certo potuto garantirgli l'autonomia economica.

Vai al testo della sentenza 1779/2013

Cassazione: non risponde di ingiuria contro il capo il lavoratore mobbizzato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4245 del 28 gennaio 2013, ha affermato che non integra il reato di ingiuria la condotta del lavoratore che, durante una lite con il datore di lavoro, lo aggredisce verbalmente reagendo, in stato d'ira a comportamenti provocatori del datore che per più mesi lo aveva sottoposto ad azioni di mobbing.

Il lavoratore, condannato nei primi due gradi di giudizio per ingiurie e minacce, ricorreva in Cassazione deducendo che ricorrevano nel caso di specie sia l'esimente prevista dal primo comma dell'articolo 599 del
codice penale, essendovi state reciproche ingiurie, sia quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo perché il lavoratore aveva reagito in stato d'ira a comportamenti provocatori del datore che per più mesi lo aveva sottoposto ad azioni di mobbing.


La Suprema Corte ha precisato che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto vagliare tutti gli aspetti della vicenda, cosa che non è stata fatta non essendo stato detto nulla in ordine alla possibile reciprocità delle ingiurie, cosa che appare ben possibile dalla stessa motivazione del giudice di primo grado secondo il quale vi sarebbe stata una vera e propria aggressione verbale del datore nei confronti del lavoratore alla quale avrebbe risposto quest'ultimo.

Dalla decisione di primo grado emerge che il datore di lavoro avrebbe sottoposto il lavoratore ad una vera e propria azione di mobbing, conclusasi poi con la predetta aggressione verbale; ciò avrebbe provocato la reazione stizzita del ricorrente.

Quindi annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a reato di ingiurie. Diverso discorso per la minaccia perché al delitto di cui all'art. 612 c.p. le esimenti di cui all'art. 599 del c.p. non sono applicabili. La minaccia "ti spacco la faccia" - si legge nella sentenza - "ha una certa gravità perché è astrattamente tale da incutere timore. (...) Non si è trattato, nel caso di specie di una minaccia condizionata ad una possibile futura azione illecita del datore ma di una reazione ad un atteggiamento del capo ritenuto illegittimo." Ricorso quindi rigettato in ordine al capo della sentenza relativo alla minaccia.

Cassazione: se l'azienda non protegge dal mobbing, il lavoratore va risarcito

Il lunedì è il giorno nero della settimana, soprattutto per chi deve andare a lavorare. E ancor di più per chi subisce angherie dai propri colleghi, ossia "mobbing".

Una sentenza della Cassazione, la 1471/2013, mette in chiaro il ruolo giocato dal datore di lavoro in tali situazioni: l'azienda ha sempre l'obbligo di proteggere il proprio dipendente, se al corrente del perpetrarsi di questa situazione.

Non farlo può far scattare l'obbligo di risarcire la vittima per il danno subito.

Nel caso specifico la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha convalidato una condanna a risarcimento danni nei confronti di un'azienda veneta, rea di non aver messo fine "alla protrazione nel tempo del mobbing consistito in dileggio e altre vessazioni" ai danni di un lavoratore che, oltretutto, era stato demansionato.

I giudici della Cassazione hanno spiegato che "il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente ad una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi dove venga accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare". Quindi quella dell'azienda è una "responsabilità omissiva".

Nel difendersi l'azienda aveva sostenuto "di non avere saputo, prima del novembre 2003, degli espisodi di dileggio di cui il lavoratore fu vittima da parte dei colleghi". La sezione Lavoro ha però evidenziato che il datore di lavoro deve "dimostrare di avere adottato tutte le misure dirette ad impedire la protrazione della condotta illecita". Se non lo fa, "è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente ad una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi".

Cassazione: contachilometri auto manomesso, l'acquirente può annullare atto di compravendita

Il contachilometri dell'autovettura acquistata usata è stato manomesso e la percorrenza non è reale? L'acquirente può richiedere l'annullamento dell'atto di compravendita. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 1480/2012, esaminando il caso di S.G., che circa 10 anni fa aveva acquistato una Opel Astra dall'officina F.M. di Roma e dal socio della stessa Z.E.

Mentre il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda di S.G., annullando l'atto di compravendita per dolo del venditore, la Corte d'Appello di Bologna ribaltava quanto stabilito, escludendo l'esistenza del possibile raggiro e che l'alterazione del contachilometri fosse da imputare all'officina e al suo socio, che anche in primo grado si erano definiti completamente estranei alla vicenda adducendo di aver venduto il veicolo in ottimo stato e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate.

A qual punto l'acquirente si è rivolto lo ai giudici della suprema Corte che hanno accolto il ricorso spiegando che l'officina doveva per forza di cose "intuire" quale potesse essere la reale percorrenza del veicolo, ovvero 64.000 km a fronte dei 25.000 dichiarati, a motivo della competenza dei dipendenti e dal fatto che la vettura provenisse da una società di autonoleggio che non avrebbe certamente potuto effettuare cosi poca strada nell'arco di tempo in cui era stata utilizzata.

Il "dolo", ai sensi dell' art. 1439 del
codice civile, potenziale causa di annullamento del contratto, può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).

La Cassazione ha rinviato il caso ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che dovrà riesaminare le carte in base a quanto stabilito dalla Corte Suprema.

Vai al testo della sentenza 1480/2012

Cassazione: l'addebito della separazione in caso di tradimento. La ripartizione dell'onere della prova

Sentenza Corte di Cassazione Civile, sezione prima, n. 23426 del 19 Dicembre 2012 - La sentenza in oggetto prende in esame l'istituto della separazione personale dei coniugi, ed in particolare fa riferimento al caso in cui uno dei due richieda l'addebito della separazione a carico dell'altro per ragioni legate alla violazione dei doveri di fedeltà coniugale.

L'addebito della separazione trova fondamento nell'articolo 151 codice civile, il quale prevede che essa debba essere espressamente richiesta, restando pur sempre onere del giudice valutare le circostanze di fatto che hanno spinto uno dei due coniugi a presentare relativa istanza.

Perchè la richiesta di addebito sia accolta occorre che icomportamenti adottati da uno dei due coniugi si siano verificati in epoca antecedente la pronuncia di separazione (o, in ogni caso, adottati in pendenza di regolare rapporto coniugale) e che gli stessi debbano essere la causa diretta che ha portato alla rottura del rapporto familiare.

La pronuncia di addebito ha numerosi risvolti pratici: ad esempio, la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento se l'avente diritto è proprio il coniuge responsabile. La Cassazione in questa pronuncia chiarisce che l'onere di provare il rapporto diretto (nesso causale) tra il comportamento adottato dal coniuge (nel caso di specie, l'infedeltà coniugale) ed il generarsi dello stato di "intollerabilità" della prosecuzione della convivenza grava sulla parte che richiede l'addebito stesso; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, ad esempio della non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando ipso iure ai fini dell'addebito il fatto dell'abbandono del tetto coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute in epoca successiva.

Cassazione: si al risarcimento per morte ex-partner. Solo se i rapporti erano civili.

Nonostante in fase di separazione spesso si possa arrivare anche a scannarsi per un vaso, esistono anche esempi di grande civiltà in cui gli ex-partner non solo si sopportano, ma addirittura continuano a volersi bene. Parliamo certamente di casi rari, ma che comunque creano degli esempi di giudizio interessanti.

La Cassazione di recente ha deciso che in caso di morte dell'ex-partner, provocata da incidente, l'altro vada risarcito. Purché i rapporti tra i due fossero rimasti civili e affettuosi. La Terza sezione civile, con sentenza 1025/2012, ha così convalidato un risarcimento di 25 mila euro nei confronti di un marito separato di Milano, Roberto F.per la morte della ex moglie 42enne Olimpia, avvenuta nel gennaio 1993 a causa di un incidente stradale. Ex-moglie dalla quale aveva avuto un bambino. In origine il Tribunale aveva concesso all'ex marito un risarcimento molto piu' alto, pari a 168 mila euro. La somma era stata poi ridotta a 25 mila euro dalla Corte d'Appello di Milano. Sentenza che ora ha trovato conferma in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, però il risarcimento è concesso solo nel caso in cui realmente i rapporti fossero amichevoli, tali da provocare un vero e sincero dolore per la perdita. Secondo i giudici della Suprema Corte infatti "il risarcimento del danno non patrimoniale come pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito", ossia l'incidente stradale, "abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona piu' o meno cara".

E alla faccia di chi pensa che tra ex possano esserci solo acidi scambi di battute, gli ermellini precisano invece che la separazione "in sé e per sé non e' di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. Basta dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite". La richiesta di risarcimento dunque può essere esaudita anche se "non c'e' più un progetto di vita in comune".

Cassazione: autovelox, basta l'indicazione dell'impossibilità di fermare il veicolo per rendere legittima la contravvenzione

Quando si accerta il superamento dei limiti di velocità attraverso l'autovelox è sufficiente che nel verbale notificato sia indicata una delle ragioni previste dall'articolo 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada che rendono ammissibile la contestazione differita dell'inflazione.

Lo ricorda la corte di cassazione con sentenza n. 03936/2012 specificando che il fatto di indicare l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari rende legittimo il verbale e la relativa sanzione "senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione".

Questo spiega la corte, perché il giudice dell'opposizione non può sindacare sulle modalità organizzative del servizio di rilevamento in mancanza di specifiche previsioni normative di cui si possa configurare un'eventuale violazione.

La Corte fa anche notare che nessuna norma obbliga l'amministrazione ad utilizzare più pattuglie al fine di garantire la contestazione immediata della violazione del limite di velocità sono quindi legittimamente accertate con l'uso delle moderne tecnologie.