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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione (3542/2013): anche bambino investito può essere corresponsabile dell'incidente


In materia di responsabilità da incidente stradale la Corte di Cassazione ha affermato che anche il comportamento colposo di un bambino può essere valutato per ridurre la responsabilità dell'automobilista che l'ha investito.

La decisione è della terza sezione civile della Corte secondo cui anche chi è incapace di intendere di volere può concorrere nella determinazione dell'evento dannoso. In sostanza troverebbe applicazione in questi casi l'articolo 1227 del
codice civile che nel comma 1 dispone: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate."

Come si legge nella parte motiva della sentenza la norma è richiamata dall'articolo 2056 codice civile secondo cui "Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227". Il giudice - spiegano i giudici di piazza Cavour - deve compiere questa valutazione anche d'ufficio in ogni Stato e grado del giudizio per stabilire il concorso di colpe e ridurre proporzionalmente il danno da risarcire.

Ma il punto chiave sta proprio in una corretta interpretazione dell'articolo 1227 del codice civile dove si fa riferimento al "fatto colposo" termini che sembrerebbero incompatibili o quantomeno inapplicabili al caso di minori o di persone incapaci di intendere e di volere. Secondo la Corte però l'espressione "fatto colposo" deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta e non quale sinonimo di "comportamento colposo". Ciò era stato già in precedenza chiarito dalla stessa Corte con la sentenza numero n. 14548/2009 e, prima ancora, con la n. 4332/1994). Per maggiori informazioni alleghiamo qui sotto il testo della sentenza.
Vai al testo della sentenza 3542/2013

Cassazione: illegittimo il licenziamento per breve assenza ingiustificata

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3179 dell'11 febbraio 2013, ha ribadito che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Nella fattispecie presa in esame dalla Suprema Corte una società aveva licenziato un lavoratore che aveva chiesto un permesso per recarsi presso l'ufficio infortuni della direzione generale dell'Azienda ubicato in luogo diverso e distante da quello presso il quale egli prestava servizio e che ad un successivo controllo era emerso che il dipendente non si era mai recato presso l'ufficio infortuni e che, pertanto si era allontanato dal posto di lavoro adducendo una giustificazione rivelatasi infondata.

Correttamente la Corte territoriale - secondo i giudici di legittimità - ha escluso la proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione considerata l'oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della conseguente assenza ingiustificata di meno di tre ore; la mancata contestazione al lavoratore di un comportamento fraudolento peraltro neppure emerso dal materiale probatorio; la posizione lavorativa del dipendente non adibito a mansioni richiedenti un particolare grado di fiducia ed affidamento; l'assenza di disagi o disfunzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale cagionati dall'ingiustificata assenza .

La Corte territoriale ha valutato la gravità dell'inadempimento del lavoratore e l'adeguatezza della sanzione, con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente. Il carattere fraudolento del comportamento del lavoratore non risulta essere stato contestato al lavoratore, né risultano evidenziate circostanze dalle quali desumere detto comportamento che non è ravvisabile nella sola richiesta del lavoratore di usufruire di un permesso.

Inoltre - si legge nella sentenza - il giudice di merito ha rilevato che il licenziamento non appariva proporzionato rispetto al fatto addebitato anche con riferimento alla disciplina del codice disciplinare per le assenze ingiustificate e per l'ipotesi in cui il lavoratore non offra integralmente la propria prestazione lavorativa per comportamenti ingiustificati ivi compresa l'ipotesi della sussistenza di un'aggravante.

La Corte, esaminata detta normativa, ha concluso, con interpretazione non oggetto di specifiche censure, che essa prevede una graduazione di sanzioni a partire da un solo giorno con la conseguenza che non poteva non tenersi conto dell'obiettiva entità e durata della mancata prestazione dell'attività lavorativa anche ove attuata dal dipendente trovandosi al di fuori del proprio ufficio.

Cassazione: no all'addebito della separazione al coniuge che abbandona casa per intollerbilità della convivenza. Il testo della sentenza

Abbiamo dato notizie ieri della recente sentenza della Cassazione in tema di separazione giudiziale. Si tratta dela sentenza n. 2183/2013 con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione, confermando le precedenti decisioni di mertito, ha precisato che deve escludersi l'addebito della separazione al coniuge che ha abbandonato la casa familiare per la convivenza divenuta intollerabile. Pubblichiamo ora qui sotto il testo integrale della sentenza.

Gli Ermellini hanno affermato che disimpegnarsi dall'unione costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può essere fonte di riprovazione giuridica, specialmente laddove detta decisione risulti adottata da persona in età matura all'esito di una lunga coabitazione non felice, mentre solitamente l'avanzare dell'età tende ad avvicinare i coniugi con il crescere delle necessità di assistenza reciproca, morale e materiale.

Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso l'addebito della separazione dei coniugi, in favore della ex moglie che si era allontanata dalla casa coniugale, avendo poi chiesto la separazione. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che l'abbandono, a un'età - settant'anni - in cui semmai "più naturale è il bisogno di vicinanza e di solidarietà morale e materiale" e dopo quasi cinquant'anni di un matrimonio nel complesso non felice, come dimostrato anche da una risalente separazione poi rientrata, trovava la sua ragione appunto in quella infelicità - almeno per la signora - nella quale ella, alla fine, non aveva avuto più la forza di continuare a vivere.

Del che non le si poteva muovere addebito una volta riconosciuto, anche nella giurisprudenza di legittimità (si fa espresso riferimento a Cass. 21099/2007), che nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Rigettando il motivo di ricorso dell'ex marito, i giudici di Piazza Cavour hanno spiegato che "con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la separazione dei coniugi, com'è noto, è stata svincolata dal presupposto della colpa di uno di essi e consentita, invece, tutte le volte che "si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza" (art. 151 c.c. nel testo riformato).

Con la sentenza n. 3356 del 2007 questa Corte ha ampliato l'originaria interpretazione, di stampo strettamente oggettivistico, di tale norma - interpretazione secondo la quale il diritto alla separazione si fonda su fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della vita coniugale - per dare della medesima norma una lettura aperta anche alla valorizzazione di "elementi di carattere soggettivo, costituendo la intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi".

Ribadita, quindi, l'originaria impostazione oggettivistica quanto al (solo) profilo del controllo giurisdizionale sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza nel senso che le situazioni di intollerabilità della convivenza devono essere oggettivamente apprezzabili e giudizialmente controllabili - e puntualizzato che la frattura può dipendere, come già affermato da questa stessa Corte (Cass. 7148/1992) dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, ha concluso che in una doverosa "visione evolutiva del rapporto coniugale - ritenuto, nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge - (...) ciò significa che il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito".

Vai al testo della sentenza n. 2183/2013



 

Cassazione: siete una coppia di 'lunga data' infelice? Ok alla separazione senza addebito

Siete anziani, o forse sarebbe più consono e politicallycorrect dire agèe, e vi ritrovate a vivere un matrimonio che dà solo infelicità e frustrazione? Potete tranquillamente (!) separarvi senza che scattino addebiti di separazione.

Così è stato sancito dalla Prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza 2183/2013, che si è appunto occupata del caso di una coppia fiorentina, che alla tenera età di 70 anni ha deciso di separarsi. E dopo aver passato insieme ben cinquant'anni.

A voler porre fine al matrimonio è stata la signora L.T., stanca ormai di accontentarsi di un rapporto causa di costante infelicità. Matrimonio che oltretutto in precedenza era stato messo in discussione dal comportamento del marito R.L., che se ne era andato via di casa per un periodo, interrotto con il suo ritorno a casa.

Secondo i giudici della Suprema Corte, "se si verifica la disaffezione al matrimonio, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: la domanda non costituisce ragione di addebito". Mantenendo così fede alla sentenza della Corte d'appello di Firenze che, il 23 gennaio 2008, aveva dichiarato la separazione personale, senza addebito, della coppia toscana. Anche in quest'occasione il giudice aveva fatto notare come l'abbandono - in un'età avanzata "in cui semmai e' più naturale il bisogno di vicinanza e di solidarietà morale e materiale" - non potesse essere motivo di colpa. Lasciando così insoddisfatta la richiesta del marito abbandonato.

Il suo ricorso in Cassazione è stato dunque inutile, pur tentando di dimostrare che la moglie non era riuscita a giustificare "la disaffezione" al loro rapporto durato ben mezzo secolo. Piazza Cavour ha respinto il ricorso di R.L. e ha evidenziato che "nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può di per se' essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito".

Altro che crisi del settimo anno. Se si superano quelle ricordatevi che vi aspettano pure quelle del cinquantesimo anno!

Danni da vacanza rovinata: Cassazione, se le foto del depliant travisano la realtà

Corte di Cassazione, sentenza n. 1033 del 17 Gennaio 2013

In tema di tutela del consumatore - turista, al di là della pura applicazione della normativa contenuta nel recente Codice del Turismo (decreto legislativo 23 Maggio 2011, n. 79), la Corte di Cassazione Civile ha generato un importante precedente in merito alle modalità di riproduzione fotografica delle mete di vacanza prospettate al cliente tramite cataloghi, locandine, supporti cartacei e digitali in genere.

Nel caso di specie l'acquirente di un pacchetto vacanze "all inclusive" sottoscritto presso un'agenzia di viaggi, verificata la non conformità d'aspetto del luogo di villeggiatura rispetto alle immagini allo stesso sottoposte al fine di concludere l'affare, ha citato agenzia e tour operator al fine di ottenere il pieno ristoro del danno subito.

Lo stesso infatti ha prodotto in giudizio fotografie riproducenti il reale assetto del luogo di vacanza, chiedendo che queste fossero confrontate con quelle contenute nel depliant sulla base del quale era stato concluso il contratto. In tema probatorio, secondo l'articolo 2721 del codice civile è onere del resistente disconoscere la provenienza e l'autenticità delle riproduzioni addotte in corso di causa; circostanza non verificatasi poiché per i supremi giudici il tour operator avrebbe semplicemente ammesso che, nella composizione del materiale pubblicitario, "sarebbero potute" essere state utilizzate fotografie di locations differenti rispetto a quelle di destinazione effettiva.

Il turista scontento ha così ottenuto congruo risarcimento per la sua vacanza rovinata.

Cassazione: si ad assegno divorzile se se c'è differenza dei redditi

Quando un giudice pronuncia sentenza per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, si deve ritenere che la decisione sia adeguatamente motivata se il magistrato, analizzando la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, ha rilevato un notevole divario a vantaggio di lui.

E' quanto afferma la prima sezione civile della Corte (sentenza numero 2313/2013) che nella parte motiva della sentenza ricorda come l'assegno abbia lo scopo di ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

I giudici di merito hanno dunque correttamente applicato i criteri per la determinazione dell'assegno posto che la condizione patrimoniale della ex non le avrebbe consentito di mantenere quel tenore di vita.


Ricordiamo che questo principio è stato messo in discussione soprattutto sulla base del rilievo che l'aumento delle spese che consegue inevitabilmente alla fine di un'unione matrimoniale (doppio affitto, doppie bollette etc...), rende sostanzialmente impossibile garantire lo stesso tenore di vita.

Al di là del caso specifico richiamiamo il contenuto di un articolo pubblicato alcuni giorni fa: Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex

Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex.


Il principio secondo cui il coniuge obbligato a versare il mantenimento deve garantire all'altro lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si scontra con la realtà dei fatti.
E' più che evidente, infatti, che dopo il crac matrimoniale le spese aumentano sensibilmente ed il tenore di vita si riduce: raddoppiano le bollette dell'acqua, della luce e del gas, si pagano due canoni Rai, doppio affitto etc... Insomma, per chi no lo sapesse, due case costano più di una sola! Senza dire poi che si si va in vacanza da soli si paga il supplemento single e l'elenco potrebbe continuare.

In questo contesto, se l'ex marito dovesse garantire alla moglie lo stesso tenore di vita goduto in passato inevitabilmente si troverebbe lui solo a dover stringere la cinghia.

Proprio per venire incontro al uno dei tanti padri separati che non ce la fa a sbarcare il lunario dovendo far fronte all'improvviso aumento delle sue spese mensili, la Corte d'Appello d'Ancona ha
ridotto l'assegno di mantenimento ad una ex moglie proprio sul rilievo che dopo la separazione le spese erano aumentate. Insomma se dopo la separazione si riduce il tenore di vita questo deve valere per entrambi.
Con la sentenza in questione (n.672/2012) la Corte ha ridotto da 700 a 500 Euro l'assegno di mantenimento che precedentemente il tribunale aveva posto a carico dell'ex marito che ha quindi proposto appello evidenziando che lo stipendio mensile, decurtato dell'assegno di mantenimento fissato dal primo giudice, non gli consentiva di arrivare a fine mese

Fonte: Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex.