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venerdì 29 novembre 2019

CASSAZIONE: LE PROVE RACCOLTE DA UN INVESTIGATORE PRIVATO SONO VALIDE IN CAUSA DI SEPARAZIONE.

Moglie tradisce: Detective scopre il Tradimento

La Corte dà ragione a un marito che aveva chiesto il divorzio dalla moglie dopo aver scoperto il suo tradimento. Per scoprirla ha assoldato un detective. Confermate le sentenze del tribunale di Modena e della corte d’Appello di Bologna.

Via libera alle investigazioni di un detective privato portate come prova in tribunale in una causa di separazione. E’ la Cassazione a stabilirlo dando ragione ad un uomo che aveva assoldato un investigatore per accertare l’infedeltà della moglie. Era stata la signora, che voleva separarsi dal marito, a promuovere la causa chiedendo il mantenimento. Ma i giudici hanno ritenuto che dalle fotografie e dai tabulati telefonici emersi dalle indagini dell’investigatore e portati in tribunale, fosse la nuova relazione della moglie la ragione della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi.

Le hanno quindi addebitato la separazione, escludendo il suo diritto al mantenimento, nonostante questa avesse sostenuto che il matrimonio fosse in crisi prima della sua infedeltà, tanto che dormivano in camere separate.
La Cassazione – con la sentenza 11516 della prima sezione civile, che ha confermato quanto stabilito nel merito dal tribunale di Modena e dalla corte d’Appello di Bologna – ha ribadito quanto stabilito dalla stessa Corte nell’ambito dei rapporti di lavoro “ove è consentito al datore di lavoro incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare le condotte illecite da parte dei dipendenti”. “Nel contesto della materia familiare – scrivono gli ermellini – parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso”.

Nel caso dei due coniugi la corte d’Appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà fosse precedente alla domanda di separazione sulla base delle date delle fotografie e dei tabulati telefonici portati in tribunale. Su questo punto aveva fatto ricorso in Cassazione il difensore della donna, opponendo che “la relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contradditorio” e che l’investigatore “aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali”.
Secondo la Cassazione si tratta “di dati del tutto oggettivi, non di mere deduzioni dell’investigatore privato incaricato”. A fronte dell’adulterio, dunque, il marito “ha assolto all’onere della prova su di lui gravante”, mentre – conclude la Suprema Corte – “l’anteriorità della crisi matrimoniale” rispetto all’infedeltà, sostenuta dalla moglie, “non è stata positivamente accertata dalla corte di merito”.



martedì 9 luglio 2019

Cassazione: licenziamento di lavoratore socio di un’impresa concorrente

Con ordinanza n. 10239 dell’11 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che ricopriva, in contemporanea, la carica di socio/membro del consiglio di amministrazione di un’azienda concorrente.
La Corte, pur non ricorrendo le ipotesi tipiche del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ha ritenuto che nel caso di specie si rilevasse un comportamento finalizzato ad un idoneo inadempimento.

martedì 2 aprile 2013

Cassazione: legittima l'acquisizione di videoregistrazione di luogo pubblico anche senza autorizzazione del gip


Cassazione Penale, sentenza n.6812 del 12 Febbraio 2013

L'art. 234 del
codice penale (prova documentale) enuncia il principio secondo il quale è espressamente consentita l'acquisizione di documentazione utile alla decisione "che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". Nel caso di specie ha proposto ricorso la difesa di un imputato condannato in secondo grado sostenendo l'inutilizzabilità dei filmati acquisiti durante i vari gradi di giudizio, registrazioni che sono state alla base della sentenza di condanna.
La Cassazione ha ricordato come invece la produzione di una videoregistrazione di un impianto di sorveglianza esterno sia legittima e faccia piena prova. A nulla rileva il fatto che la stessa sia stata procurata in violazione della normativa privacy poiché questa circostanza opera autonomamente, non interessando il piano penale. E' infatti sempre ammessa come prova documentale la videoregistrazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria a mezzo telecamera posizionata sull'esterno, luogo aperto al pubblico.
Trattandosi di un luogo di passaggio è oggettivamente visibile da più persone e di conseguenza agli agenti non occorre previo provvedimento autorizzatorio del Giudice delle indagini preliminari (non essendo classificata come ripresa in luogo privato, non può neanche in alcun modo violare la garanzia alla privacy). L'autonomia investigativa prevale e nella pronuncia in oggetto la Suprema Corte, uniformandosi ad un orientamento costante, ha ribadito questo concetto.
Testo della sentenza 6812/2013

Cassazione: lo jusvariandi nei confronti del lavoratore assunto per sostituirne uno assente

"Il lavoratore assunto a termine ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. b) della legge n. 230 del 1962, per la sostituzione dì un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme dì sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima".

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, rigettando il ricorso di una lavoratrice volto ad ottnere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha altresì precisato che "tale orientamento interpretativo vale anche a disciplinare le fattispecie relative a contratti a termine per ragioni sostitutive ricadenti nel regime di cui alla legge n. 56 del 1987. Questa ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, che possono essere anche diverse e più ampie di quelle previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, inserendosi pur sempre nel sistema delineato dalla tale legge."

I Giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che in merito alla necessità che occorra una "correlazione di tipo causale" tra l'attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, per potere affermare che l'assunzione sia comunque riconducibile alla sostituzione di un lavoratore assente, impedito a svolgere la prestazione, la valutazione della sussistenza di questo rapporto di correlazione causale costituisce giudizio di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, quando la relativa motivazione sussista, sia sufficiente e non sia contraddittoria.

Nel caso in esame, il giudice di appello ha ravvisato la sussistenza di tali presupposti, avendo accertato la correlazione causale tra le diverse posizioni lavorative interessate dallo scorrimento. Nella stessa logica ed entro gli stessi limiti deve ritenersi - si legge nella sentenza dei giudici di Piazza Cavour - che "in caso di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione dì un altro assente, per il periodo dell'assenza, il datore potrà esercitare nei confronti del lavoratore a termine quel medesimo jusvariandi che avrebbe potuto esercitare nei confronti del lavoratore sostituito."

Cassazione: infortunio in itinere, no al risarcimento se la scelta di utilizzare il mezzo privato non è necessitata


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013, ha affermato che "«il rischio elettivo» configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della «occasione di lavoro», assume, con riferimento all' «infortunio in itinere», una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore che, nel percorrere il percorso casa-lavoro, a bordo del proprio motoveicolo, al fine di raggiungere il posto di lavoro, aveva subito, seguendo l'abituale percorso, un incidente con un autoveicolo che aveva cambiato bruscamente direzione di marcia senza effettuare alcuna segnalazione.

Il ricorrente aveva chiesto la costituzione in via amministrativa di una rendita da infortunio ma la Corte d'Appello aveva ritenuto l'insussistenza della necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto ed aveva affermato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata.

I Giudici di legittimità, ritenedo che la sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato, laddove nega la copertura assicurativa al dedotto infortunio (incontrovertibilmente) in itinere - in dipendenza della configurazione, come rischio elettivo appunto, del comportamento del lavoratore che lo ha determinato - all'esito di accertamento di fatto che, peraltro, risulta incensurabile, sotto il profilo del vizio di motivazione, precisa che "anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l'assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Infatti, alla luce del principio di diritto enunciato, tanto basta - per configurare, nella dedotta fattispecie, il rischio elettivo" - e per rigettare, di conseguenza, il ricorso.".

In tema di infortunio "in itinere" - si legge nella sentenza - il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.

"La valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito che, nella specie, con motivazione coerente ai principi di diritto enunciati e priva di salti logici, è pervenuto alla conclusione che il lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività."

Cassazione: lavoratore che denuncia illeciti non può essere licenziato


Può un dipendente essere licenziato per aver denunciato dei presunti illeciti della propria azienda alla magistratura? No. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza 6501/2013, che ha preso in esame il caso di un dipendente licenziato per aver presentato un esposto alla procura della Repubblica di Napoli in merito a delle irregolarità relative ad un appalto per la manutenzione di semafori.

L'uomo, che aveva denunciato irregolarità insieme ad altri cinque colleghi, era stato accusato di diffamazione dalla società per la quale lavorava, per aver allegato alcuni documenti aziendali nell'esposto presentato ai pm.

"Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l'aver il dipendente reso noto all'autorita' giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l'azienda in cui lavora ne' l'averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell'esposto", è quanto si legge nella sentenza dei giudici di Piazza Cavour.

La Cassazione ha inoltre aggiunto che "va escluso, in punto di diritto, che il denunciare od esporre all'A.G. fatti potenzialmente rilevanti in sede penale sia contegno extralavorativo comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, vuoi perché si tratta di condotta lecita e certamente non contraria ai doveri civili (è addirittura penalmente doverosa nelle ipotesi di obbligo di denuncia o di referto: cfr, artt, 361 e ss. c.p.), vuoi perché il rapporto fiduciario in questione concerne l'affidamento del datore di lavoro sulle capacità del dipendente di adempiere l'obbligazione lavorativa e non già sulla sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa".