Cassazione Civile,
sezione sesta, sentenza n. 4721 del 25 Febbraio 2013
Il d.lgs. 286/1998 (Testo Unico
sull'immigrazione") detta norme specifiche in materia di permesso di soggiorno (titolo II e
titolo IV). In particolare, l'art. 31 (disposizioni a favore dei minori)
consente al Tribunale per i minorenni di derogare ai limiti di accesso e di
soggiorno ai familiari del minore regolarmente soggiornante in Italia per gravi
motivi legati alla salute fisica e mentale del piccolo.
Venuti meno questi
gravi motivi, l'autorizzazione viene ritirata e ne cessano gli effetti.
Nella sentenza in
oggetto La Suprema Corte, respingendo il ricorso di un immigrato, ha
sottolineato come, al fine di ottenere l'autorizzazione di permanenza in Italia
per vivere con i figli minori e la compagna, occorre provare che gli stessi si
trovino in una situazione di grave disagio psichico, essendo venuta quindi a
crearsi una vera e propria situazione di emergenza per il corretto
sviluppo psicofisico dei bambini. Non basta quindi soltanto la mera indicazione
di necessità di entrambe le figure genitoriali: l'interpretazione data dalla
Corte di Cassazione è restrittiva, volta ad evitare che situazioni di
clandestinità possano essere facilmente trasformate adducendo vaghe motivazioni
fondate su esigenze familiari non meglio specificate.
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