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mercoledì 19 aprile 2023

Il Garante della Privacy

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L'INFORMATIVA VA SEMPRE DATA AL SOGGETTO INDAGATO?

Quando l’investigatore privato interagisce direttamente con il soggetto oggetto di indagine, egli deve comunicargli l’informativa, così come previsto dall’art. 13 del GDPR, affermato nel doc. web n. 9789512, relativo al Provvedimento del 12 maggio 2022 inserito nel Registro dei provvedimenti n. 187 del 12 maggio 2022. 


Il provvedimento ha origine da un ricorso da parte di una "la signora XX (la quale) ha riferito che la Signora XX, collaboratrice della Società (investigativa), si è presentata in data 9 dicembre 2019 presso XX, sede di lavoro del reclamante, affermando di essere una cliente interessata a un preventivo per un servizio d’indagine, ma, in realtà, allo scopo di svolgere attività investigativa e di effettuare riprese video, fotografiche e audiovideo", senza fornire una preventiva informativa all'interessata. 


Si contesta dunque la mancata informativa, non espressa dall'investigatore durante l'indagine, e di consenso espresso al trattamento dei suoi dati. 


Il Garante non punisce l'agenzia di investigazioni riguardo il consenso dei dati, poiché lo svolgimento di attività investigativa (id est, il trattamento dei dati personali) per difendere in giudizio un diritto non richieda il consenso dell’interessato (artt. 6, paragrafo 1, lettera e) e 9, paragrafo 2, lettera f), RGPD)”, ma, per quanto riguarda l'informativa, il Garante dichiara che "... la raccolta delle informazioni relative alla reclamante, la loro registrazione, elaborazione, inserimento nella relazione investigativa e comunicazione al committente le attività investigative costituiscono trattamento di dati personali".


Da ciò ne deriva che, indipendentemente dalla difesa dell'investigatore, "... fu noto al titolare che i dati acquisiti direttamente presso l’interessata erano stati raccolti illegittimamente per la mancanza di informativa, onde questi non potevano essere utilizzati dall’agenzia investigativa, come prevede l’art. 2-decies del Codice (salva la successiva devoluzione in giudizio da parte del committente, che resta disciplinata dall’art. 160-bis del Codice  che non è oggetto del presente provvedimento)".


In conclusione, quando l’investigatore privato raccoglie dati personali direttamente dall’interessato dovrà sempre fornirgli, anticipatamente, l’informativa.



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