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lunedì 23 gennaio 2023

CONTROLLI A DISTANZA - Legge 300/1970

 


L’art. 4. dello statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), registrato come “impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, è stato modificato dal legislatore nel 2015 introducendo per la prima volta la possibilità di installare “impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” i quali “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. ….

La norma pertanto prevede che si possa controllare a distanza l’attività resa dal lavoratore a condizione che vi sia un previo accordo con le rappresentanze sindacali, ma i dati così rilevati “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Il testo di legge afferma successivamente che “In mancanza di accordo (con le rappresentanze sindacali), gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa...” superando così l’impasse che molto spesso si genera con le organizzazioni sindacali.

 

Sempre nel 2015 è stata introdotta inoltre un’importante novità nel testo normativo di cui si sopra ovvero che la disposizione che precede “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Molto semplicemente e sommariamente l’autovettura dell’azienda assegnata al dipendente, il computer dell’ufficio consegnato all’impiegato, orodatario o marcatempo, ecc… In questi casi nessun accordo dovrà essere previamente concordato ma dovrà comunque essere resa previamente al lavoratore, l’informativa Privacy, a pena di inutilizzabilità delle informazioni raccolte.

 

A salvaguardia dei diritti del datore di lavoro interviene la Cassazione che, in plurime sentenze sempre concordanti, afferma incontrovertibilmente che “Diversamente, ove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo della L. n. 300 del 1970, art. 4. (Cass. Civ. Sez. Lavoro sent. 27-05-2015 n. 10955)” e pertanto la registrazione audio video di comportamenti del lavoratore non necessitano di accordo sindacale o di previa informativa.

 

 

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