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mercoledì 1 febbraio 2023

SOSPETTI SUL PROPRIO DIPENDENTE?

Foto gratuita lavagna con punti interrogativi e una mano con un gesso 

BASTA IL SOSPETTO PER ESEGUIRE CONTROLLI DIFENSIVI SUL DIPENDENTE?

Nella sentenza di novembre 2021, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, si è posta una domanda, ovvero se sopravvivono i “controlli difensivi tecnologici” anche dopo la modifica dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori ad opera del D. Lgs 151/2015.

La risposta alla domanda a cui è pervenuta la Suprema Corte è affermativa, ma unicamente per i controlli difensivi definiti in “senso stretto” ovvero “diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro; si è ritenuto che tali ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi, all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4.”.

 

La Cassazione vuole evidenziare che “il controllo “difensivo in senso stretto” dovrebbe quindi essere mirato, nonché attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, sicché non avrebbe ad oggetto l’attività” – in senso tecnico – del lavoratore medesimo.

 

Di seguito, prosegue la corte affermando che “Può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni. Facendo il classico esempio dei dati di traffico contenuti nel browser del pc in uso al dipendente, potrà parlarsi di controllo ex post solo in relazione a quelli raccolti dopo l’insorgenza del sospetto di avvenuta commissione di illeciti ad opera del dipendente, non in relazione a quelli già registrati” (Cass. Sentenze nn. 25731 e 25732 del 2021).

 

Concludendo quindi nella seguente direzione “il controllo ex post non può riferirsi all’esame ed all’analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 St.lav. prima dell’insorgere del “fondato sospetto”, poiché, in tal modo opinando, l’area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura, con conseguente annientamento della valenza delle predette prescrizioni.”

 

Quanto sopra può riassumersi nei seguenti passaggi, temporaneamente successivi:

1.    insorgenza del fondato sospetto di un’attività illegittima posta dal lavoratore a danno del datore di lavoro;

2.    acquisizione del materiare tecnologico su cui ricercare le prove dell’illecito

3.    utilizzo del materiale escludendo l’esame e l’analisi di informazioni acquisite prima dell’insorgere del “fondato sospetto“.


 Ammessi i controlli difensivi tecnologici sul dipendente ma solo se post sospetto.

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