". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3060 del 29 febbraio 2012, ha accolto il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello riteneva che per il fatto addebitato al lavoratore - concretatosi nell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per cinquanta giorni - era necessaria, ai fini della legittimità della sanzione espulsiva, la previa affissione del codice disciplinare. La Suprema Corte , affermando che la decisione della corte territoriale non è conforme ai principi richiamati, sottolinea che l'obbligo di rendere la prestazione rientra tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore con la conseguenza che la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore.
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giovedì 27 settembre 2012
Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore assenteista pur in mancanza dell'affissione del codice disciplinare
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