La pena era stata giudicata eccessiva dalla titolare che per questo si è rivolta alla suprema Corte. I giudici del palazzaccio però hanno respinto il ricorso evidenziando che l'articolo 689 c.p. che sanziona la somministrazione di alcolici minorenni contempla anche questa ulteriore pena accessoria e che pertanto deve ritenersi legittima la chiusura per un determinato periodo di tempo del locale.
La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
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