Relativamente al licenziamento, la predetta Corte, ne affermava l'illegittimità in quanto, esclusa l'utilizzabilità delle relazioni scritte degli investigatori privati in ragione dell'illiceità del relativo controllo occulto, i fatti contestati non erano risultati provati. I giudici di legittimità, rigettando il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, affermano che la Corte d'Appello ha accertato che il controllo di cui si discute era appunto diretto alla verifica dell'esattezza dell'adempimento della prestazione lavorativa fornita e quindi illegittimo, precisando inoltre che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.
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giovedì 27 settembre 2012
Cassazione: licenziamento, illegittimo il controllo occulto della prestazione lavorativa
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