Cassazione Penale, sentenza n.6812 del 12
Febbraio 2013
L'art. 234 del codice penale (prova documentale) enuncia il principio secondo il quale è espressamente consentita l'acquisizione di documentazione utile alla decisione "che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". Nel caso di specie ha proposto ricorso la difesa di un imputato condannato in secondo grado sostenendo l'inutilizzabilità dei filmati acquisiti durante i vari gradi di giudizio, registrazioni che sono state alla base della sentenza di condanna.
La Cassazione ha
ricordato come invece la produzione di una videoregistrazione di un impianto di
sorveglianza esterno sia legittima e faccia piena prova. A nulla rileva il
fatto che la stessa sia stata procurata in violazione della normativa
privacy poiché questa circostanza opera autonomamente, non interessando il
piano penale. E' infatti sempre ammessa come prova documentale la
videoregistrazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria a mezzo telecamera
posizionata sull'esterno, luogo aperto al pubblico.
Trattandosi di un
luogo di passaggio è oggettivamente visibile da più persone e di conseguenza
agli agenti non occorre previo provvedimento autorizzatorio del Giudice delle
indagini preliminari (non essendo classificata come ripresa in luogo privato,
non può neanche in alcun modo violare la garanzia alla privacy). L'autonomia
investigativa prevale e nella pronuncia in oggetto la Suprema Corte,
uniformandosi ad un orientamento costante, ha ribadito questo concetto.
Testo della sentenza 6812/2013
Testo della sentenza 6812/2013
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