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martedì 2 aprile 2013

Cassazione: non si può imporre il taglio dei capelli. È violenza privata.

Se per molte donne andare dal parrucchiere resta uno dei piccoli piaceri della vita, per alcune invece ritrovarsi con un aspirante coiffeur in casa, che decide di dare un taglio non desiderato alla loro chioma, non è proprio cosa gradita. Anzi diventa una violenza vera e propria.

Ce lo rammenta una recente sentenza della V sezione penale della Cassazione, la 10413/13, che ha per protagonista un uomo appartenente all'arma dei Carabinieri. Il 39enne ha optato per tagliare di netto i capelli della moglie, dopo aver scoperto un suo tradimento.

Per il quale la donna si era anche presa un pugno (senza però fare esposto).

L'uomo era stato condannato in primo gra do, il 25 gennaio 2006, per il reato di violenza privata aggravata(art.81 cp), proprio per aver imposto il taglio di capelli, minacciando inoltre la moglie di sfregiarla brandendo le forbici. Sentenza confermata anche dalla Corte d'appello di Genova l'8 febbraio 2012.

L'uomo ha tentato così la via del ricorso alla Suprema Corte, respinto però dagli ermellini per un vizio procedurale: "la difesa aveva sostenuto che i fatti accertati dovessero integrare, invece, i reati di ingiuria (taglio imposto per umiliare la donna) e minacce (di sfregio con le forbici)".

E invece non si era proceduto in tal senso. Inoltre era stato anche ignorato il rilievo della difesa secondo il quale l'uomo, brandendo le forbici appunto, avesse intenzionalmente voluto minacciare la moglie, per avere dettagli del tradimento, e non per darle semplicemente una sistemata al taglio. Inoltre lo stesso imputato aveva sì ammesso di aver colpito la moglie con il pugno, ma di aver operato il taglio dei capelli solo per aiutarla a fare ciò che lei cercava di fare da sola.

La Suprema Corte ha condiviso la decisione del giudice del merito sul reato di violenza privata aggravata che «punisce non già il mero atto di umiliazione della persona offesa, ma quello posto in essere facendo ricorso alla violenza o alla minaccia ed estrinsecatosi nell'imposizione di un comportamento o di una omissione in violazione della libertà morale». Gli ermellini hanno anche condiviso l'aumento di pena relativo alle aggravanti di minaccia e ingiuria.

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