Confermata dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 40824 del 17 ottobre 2012, la condanna a carico di
un medico per abuso d'ufficio poiché, all'atto delle dimissioni dall'ospedale
di alcuni pazienti, contravvenendo alle regole della disciplina intramuraria e
al codice deontologico, li invitava
esplicitamente a recarsi per la visita di controllo post operatoria
presso il suo studio professionale ove poi eseguiva delle visite a pagamento senza informare i
pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la medesima prestazione presso
il presidio ospedaliero senza ulteriori spese, in quanto detta attività era già
remunerata dalla tariffa, omnicomprensiva, corrisposta per il ricovero e
l'intervento chirurgico.
Nel caso di specie - spiegano i giudici di legittimità -
"il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a
percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a
versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa
e funzionale carenza di informazione, al paziente stesso, della possibilità di
ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera: alternativa
questa favorevole alla ‘persona operata', ma da essa non potuta esercitare per
doloso difetto di informazione, in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha
violato manifestamente il dovere di astensione, indirizzando le parti nel suo
studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata
in ambito ospedaliero.".
Al chirurgo - si legge nella sentenza - compete
"l'obbligo di concludere l'intervento professionale nella sede naturale,
ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo
stesso paziente che opti, "re cognita", per tale soluzione, volendo
che l'autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato
l'intervento. (...) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una
scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi
siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori
aggravi economici, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato
praticato l'intervento chirurgico.".
Nessun
dubbio, dunque, per i Giudici di legittimità, in merito alla sussistenza della
materialità e dell'azione esecutiva del contestato delitto.
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