Con la sentenza n. 17382
dell'11 ottobre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di
separazione dei coniugi, la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima
residenza comune anche in caso di abbandono del tetto coniugale. Con questa
precisazione la sesta sezione civile ha respinto il ricorso contro un'ordinanza
del tribunale di Ravenna che aveva indicato il tribunale di Forlì come
competente per un giudizio di separazione personale in virtù della disposizione
contenuta nell'articolo 706 Cpc, come modificato dalla legge 80/2005, in cui si
afferma che il tribunale territorialmente competente per la separazione
personale dei coniugi va individuato in base al criterio prioritario del luogo
di ultima residenza comune dei coniugi.
Nella fattispecie tale ultima residenza si trovava nel circondario del tribunale di
Forlì, mentre il riferimento al luogo di residenza o domicilio del coniuge
convenuto opera soltanto nell'ipotesi di insussistenza, "ab initio",
di una casa familiare comune.
Dunque, anche se c'è stato l'abbandono del "tetto coniugale", nel caso specifico da
parte della moglie, ciò non vuol dire che non vi sia una casa comune dei
coniugi: per questo non può trovare applicazione il criterio del luogo di
residenza o domicilio della parte convenuta, «in quanto il riferimento
letterale alla mancanza "dell'ultima residenza comune dei coniugi",
contenuto nell'articolo 706 Cpc, non lascia dubbi sulla correttezza
dell'interpretazione di tale norma recepita nel provvedimento impugnato».
Nessun commento:
Posta un commento