La terza sezione civile della
Cassazione con sentenza n. 17160/2012 ha stabilito che in caso di sinistro
stradale che abbia prodotto danni gravi alla persona, il danneggiato ha diritto
a essere risarcito anche delle spese a cui può andare incontro nel caso in cui
si debba spostare per ottenere adeguate cure. In tal caso, spiega la Corte, a
fronte di danni di rilevante entità,
è anche possibile una liquidazione
equitativa delle spese sostenute per gli spostamenti, senza che sia
necessaria una documentazione del loro
ammontare.
Resta fermo, naturalmente il principio per cui se i danni
sono lievi non si può procedere alla valutazione equitativa dovendosi
dimostrazione di tutte le voci di spesa. Per gli incidenti gravi però, secondo la Corte, si può applicare la liquidazione equitativa per le spese
dei viaggi di cura applicando il
principio di cui all'articolo 1226
del codice civile
(Valutazione equitativa del danno) in base al quale "se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con
valutazione equitativa".
Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda
una causa di risarcimento danni promossa dalla vittima di un sinistro stradale che pur avendo
ottenuto un consistente risarcimento del danno alla persona, non era riuscito
ad ottenere il rimborso delle spese che aveva sostenuto per i numerosi spostamenti
che aveva dovuto fare per ottenere le necessarie cure mediche.
A fronte del danno
alla persona che nella specie era risultato di rilevante entità la
cassazione ha stabilito che laddove il danneggiato sia stato costretto a viaggi
di cura avrà diritto al rimborso delle relative spese anche se non sono
documentate nel loro ammontare.
Già
in precedenza la Corte si era occupata di un caso analogo (sentenza n.712/2010)
ed aveva fissato il principio secondo cui "In tema di risarcimento del
danno, il giudice, dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che
abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri,
purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito
nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi
esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.".
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