Con la sentenza n. 17916 del
18 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile il ricorso in Cassazione contro il
provvedimento che ordina l'allontanamento del minore dai genitori. La prima
sezione civile ha ritenuto che il decreto adottato, richiesto dalla Procura
dopo il sospetto che la madre avesse reso false dichiarazioni circa la
maternità all'ufficiale dello stato civile, con il quale la bimba è stata
allontanata da casa, non legittimasse il ricorso in Cassazione.
Al
riguardo, Piazza Cavour ha ribadito che «i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la
potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art.
317-bis
Cc, che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in
essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 Cc, che dettino disposizioni per ovviare
ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333
Cc, o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo coma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184,
in quanto privi dei caratteri della decisorietà
e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con
il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo coma,
Cost. neppure se ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo
processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia
sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i
presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata
all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'ateo
giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere
autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri
quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica
processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella
sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione
sul merito».
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