La Corte di Cassazione, con
sentenza 1 ottobre 2012, n. 16622, accoglie il ricorso di un lavoratore,
operatore telefonico di centrale di prima assistenza stradale e automobilistica,
che era stato licenziato per aver intrattenuto n.
460 contatti telefonici inferiori a 15 secondi (tempo non
sufficiente per sentire le richieste degli utenti e rispondere) e di aver
effettuato 136 telefonate personali.
L'imputato
contesta alla società di aver utilizzato il software
Blue's 2002 per il rilevamento delle telefonate, in contrasto
con l'art.
4, Statuto
dei lavoratori (L. n. 300 del 1970), che stabilisce il
divieto di apparecchiature di controllo a distanza e subordina ad accordo con le R.S.A., o a specifiche disposizioni dell'ispettorato del lavoro, l'installazione
di quelle apparecchiature rese necessarie da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dalle quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Secondo il lavoratore la Corte d'Appello avrebbe ritenuto
legittimi gli accertamenti compiuti dalla società con il sistema informatico
Blue's 2002, nonostante il fatto che lo stesso consentisse un controllo a
distanza sull'attività lavorativa e fosse installato in assenza di accordo con
le OO.SS., o autorizzazione dell'Ispettore del lavoro, affermando che si
trattava di "controllo difensivo",
in quanto tale sottratto all'ambito di applicazione del citato art. 4.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata
sulla questione con pareri discordanti, in un'antecedente pronuncia aveva
dichiarato che "ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di
apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, era
necessario che il controllo riguardasse (direttamente o indirettamente)
l'attività lavorativa, mentre dovevano ritenersi certamente fuori dell'ambito
di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite
del lavoratore, cd. controlli difensivi."
Altre pronunce hanno ribadito che l'esclusione dalla sfera
dell'art. 4 dei controlli difensivi va certo a giustificare l'esigenza del
datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti, ma non
può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni
forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.
Il divieto di controlli a distanza
ex art. 4, della legge n. 300 del 1970, implica, dunque, che i controlli
difensivi posti in essere con il sistema informatico Blue's 2002, ricadono
nell'ambito dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, e, fermo il
rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono "impingere la
sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori". Qualora vi
siano interferenze con quest'ultima, e non siano stati adottati dal datore di
lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione
della previsione dell'art. 4, comma 1, di risalire all'identità del lavoratore,
i relativi dati non possono essere utilizzati
per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo.
Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso,
cassa la precedente sentenza e rinvia alla Corte d'Appello in diversa
composizione.
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