L'abbandono coniugale può
integrare il reato di cui all'art. 570 del codice penale "solo in
assenza di una giusta causa, che può essere integrata anche da ragioni di
carattere interpersonale tra i coniugi che non consentano la prosecuzione della
vita in comune." Principio questo sottolineato dalla giurisprudenza di
legittimità ed ora nuovamente ricordato dalla Suprema Corte che, nella sentenza
11 settembre 2012, n. 34562
ha spiegato come il giudice debba "ricostruire la
situazione in cui l'abbandono si è verificato in modo da valutare la presenza
di cause di giustificazione, per l'impossibilità, l'intollerabilità o estrema
penosità della convivenza.
"Sulla base di questo principio di diritto la Corte ha
annullato una precedente condanna inflitta a un marito per essersi sottratto
agli obblighi assistenziali inerenti la potestà genitoriale e la qualità di
coniuge.
La Corte di Cassazione ha fatto notare che l'imputato non ha
fatto venir meno i mezzi di sussistenza ai figli minori e in relazione al reato
di cui all'art. 570 c.p., ha ritenuto sussistente la giusta causa, in quanto,
al momento del suo abbandono, il marito ha lasciato alla moglie una lettera
manifestando una situazione di intenso disagio coniugale, fatto non preso in
considerazione nei precedenti giudizi e che ha portato la Cassazione ad
annullare la precedente sentenza rinviando ad un'altra sezione della Corte
d'Appello, affinché tenga conto dei fatti sopra descritti.
Riferimenti normativi:
Art. 570 codice penale: (Violazione degli obblighi di assistenza familiare).Libro secondo, Titolo XI: Dei delitti contro la famiglia (Artt. 556 - 574)
Art. 570 codice penale: (Violazione degli obblighi di assistenza familiare).Libro secondo, Titolo XI: Dei delitti contro la famiglia (Artt. 556 - 574)
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