Non può essere considerato un
infortunio sul lavoro (cd. infortunio in itinere
quello che si verifica mentre ci si reca in bicicletta al lavoro. E' quanto
chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che se ci sono autobus per coprire
quel tragitto, il lavoratore può benissimo usare il mezzo pubblico che risulta
anche più comodo. La decisione è della sezione lavoro che con sentenza n.
7970/2012 ha rigettato le richieste di una impiegata che era caduta con la bici
nel tragitto casa-ufficio.
Inizialmente il tribunale di Milano accoglieva la sua domanda
diretta ad ottenere l'indennizzo da parte dell'Inail.
Il verdetto veniva però ribaltato dalla corte d'appello sul
rilievo che la donna non aveva dimostrato la necessità di utilizzare il proprio
mezzo di trasporto specie se si considera il fatto che il tragitto era coperto
dal servizio di trasporto pubblico.
Il caso finiva dunque in Cassazione dove la donna sosteneva
che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare le sue condizioni di
salute e familiare che rendevano consigliabile l'uso della bicicletta.
Una tesi che non ha convinto i giudici di piazza Cavour che
hanno così convalidato la decisione della Corte territoriale sottolineandone la
correttezza del percorso logico laddove si è evidenziato che "il percorso
dall'abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da
mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie
preferenziali".
L'uso del mezzo pubblico, si legge in sentenza, avrebbe
garantito oltretutto alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel
conciliare le sue diligenze familiare lavorative.
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