Se
mentre si è alla guida in autostrada sopraggiunge un momento di forte
stanchezza, è lecito fermarsi sulla corsia d'emergenza. Lo ha chiarito la corte
di cassazione (sentenza numero 19170/2012) Spiegando che quella condizione
fisica che precede il cosiddetto "colpo di sonno" deve considerarsi
come una condizione di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di
emergenza. La vicenda ha avuto inizio a seguito di un incidente verificatosi in
autostrada. Un'autovettura, era finita contro una autoarticolato fermo sul
margine destro nella corsia d'emergenza.
L'incidente
aveva esiti mortali per uno degli occupanti l'autovettura e ne scaturiva
pertanto un procedimento penale per omicidio colposo. Il conducente
dell'autoarticolato si era difeso sostenendo di essersi fermato proprio perché
molto stanco e di essersi svegliato poi a seguito dell'urto.
Il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava "non doversi procedere" perché il fatto non sussiste in ordine al reato di omicidio colposo.
Il caso finiva poi in Cassazione dove il Procuratore Generale e il difensore le parti civili sostenevano che il giudicante avrebbe commesso un errore assimilando al "malessere fisiologico" che giustifica la sosta sulla corsia d'emergenza, una semplice condizione di stanchezza, dato che nel secondo caso il conducente avrebbe potuto fermarsi in un luogo più idoneo.
La Cassazione
ha respinto il ricorso spiegando che il GUP ha correttamente "inquadrato
la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all'evidenza, in quella
situazione che precede il pericoloso c.d. "colpo di sonno") nel
concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di
emergenza ai sensi dell'art. 157
C .d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine
"malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente
sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88
c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato
concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche
transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di
attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza
ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al
soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della
strada, di interrompere la guida".
E non basta il collegio ha fatto anche notare che nel caso di specie manca completamente la cosiddetta "concretizzazione del rischio" in relazione alle finalità specifiche della corsia d'emergenza dato che questa non ha funzione di garantire l'incolumità di quanti possono sbandare ed invaderla, ma solo di consentire l'accesso ai mezzi di polizia o di soccorso per raggiungere, senza intralci, i luoghi dove debbono recarsi qualora vi sia un'emergenza.
Il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava "non doversi procedere" perché il fatto non sussiste in ordine al reato di omicidio colposo.
Il caso finiva poi in Cassazione dove il Procuratore Generale e il difensore le parti civili sostenevano che il giudicante avrebbe commesso un errore assimilando al "malessere fisiologico" che giustifica la sosta sulla corsia d'emergenza, una semplice condizione di stanchezza, dato che nel secondo caso il conducente avrebbe potuto fermarsi in un luogo più idoneo.
E non basta il collegio ha fatto anche notare che nel caso di specie manca completamente la cosiddetta "concretizzazione del rischio" in relazione alle finalità specifiche della corsia d'emergenza dato che questa non ha funzione di garantire l'incolumità di quanti possono sbandare ed invaderla, ma solo di consentire l'accesso ai mezzi di polizia o di soccorso per raggiungere, senza intralci, i luoghi dove debbono recarsi qualora vi sia un'emergenza.
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