Non è richiesto che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. La violazione alle norme sulla velocità deve dunque ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal art.
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martedì 4 dicembre 2012
Cassazione: rilevamento della velocità tramite telelaser
Non è richiesto che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. La violazione alle norme sulla velocità deve dunque ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal art.
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