Con la sentenza n.
10643/2012, la terza civile della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento
danni da cose in custodia, ha ricordato che la pubblica amministrazione non è
responsabile ex art. 2051 c.c. se il danno è prodotto da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza
neppure con la più diligente attività di manutenzione. La decisione arriva a
seguito del ricorso di un automobilista che, in una curva di una strada
cittadina, slittava con la sua vettura a causa di una macchia d'olio presente
sull'asfalto, finendo contro il guard-rail.
Nel 2006, il danneggiato
agiva giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei
confronti dell'Anas spa. Il giudice di pace di Agrigento e il giudice di
appello rigettavano però con sentenza la domanda del danneggiato che ricorreva
per Cassazione con un unico motivo (violazione degli artt. 2051 c.c. e 14 del
codice della strada). Investita della questione la Suprema Corte ha
ricordato che se il danno è stato determinato da cause non intrinseche alla
cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed
estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla
pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con
immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica
amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in
relazione all'articolo 2051 Cc. Il caso della macchia d'olio sull'asfalto è
assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni
demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia
esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente
esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Consulta testo sentenza n. 10643/2012
Consulta testo sentenza n. 10643/2012
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