La Corte
di Cassazione, con ordinanza 17 settembre 2012, n. 15603, ha respinto il
ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 C.d.S. L'automobilista,
rivoltosi già al Tribunale, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentatando
che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la violazione al codice
della strada era stata rilevata con apparecchiatura automatica, senza che vi
fosse stata una dimostrazione da parte dell'amministrazione della sussistenza
dei parametri di taratura dell'apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento
dell'eccesso di velocità.
La Cassazione,
richiamando anche la precedente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che
"in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada,
le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare
le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere
sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del
sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla
materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica
della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a
quelle pertinenti al caso di specie."
La Corte fa
anche notare che il ricorrente non si può avvalere neanche dell'art. 345 del
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada che prevede una
riduzione al valore km/h e la tolleranza strumentale ammissibile per
l'accertamento.
Infatti la norma invocata attiene ad una fattispecie diversa da quella del caso
di specie, ossia "ai casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di
velocità con il c.d. scontrino di entrata-uscita autostradale ai quali è
applicata la riduzione progressiva, per essere la misurazione della velocità
effettuata con controlli cartacei e non già apparecchi di misure." Per
questi motivi, la
Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
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