Equitalia
paga le spese di giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata
notificata in ritardo per responsabilità dell'Agenzia delle Entrate, inutile
dunque per il concessionario della riscossione eccepire di fronte alla Suprema
corte la mancanza di responsabilità per il ritardo verso il contribuente.
Questo il contenuto della sentenza n. 8402/2012 con cui la Corte di Cassazione ha
condannato Equitalia a pagare le spese di giudizio anche se non era ad essa
addebitabile il ritardo nella notifica della cartella di pagamento, annullata
in quanto notificata oltre il termine previsto dalla legge.
Secondo
i giudici di legittimità, la decisione si fonda sul principio della soccombenza
contenuto nell'art. 91 c.p.c. "La parte ricorrente (Equitalia), - hanno
precisato i giudici della sesta sezione civile nella parte motiva della
sentenza - fondando le proprie argomentazioni sull'asserita assenza di responsabilità
del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe
inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c.
(fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'
esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa
oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull' accertamento
della colpa nella causazione dell'evento (decorso del termine di decadenza) che
avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della
pretesa tributaria". Inutile il ricorso per cassazione di equitalia
avverso la sentenza con cui veniva annullata una cartella di pagamento in
quanto notificata entro il termine perentorio previsto dalla legge (art. 25
D.P.R. 603/1975 e art. 1, co. 5 ter, D.L. n. 106/2005 conv. in legge n.
156/2005). La Corte
ha infine precisato che "il motivo si palesa infondato anche in
considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di
compensazione delle spese di lite riservato al giudice dall'art. 92, co.2,
c.p.c.".
Consulta testo sentenza n. 8402/2012
Consulta testo sentenza n. 8402/2012
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