A suo dire sarebbe stato necessario un
provvedimento autoritativo di natura giurisdizionale per fare le riprese.
Secondo la donna il PM poteva disporre soltanto videoriprese in luoghi pubblici
o aperti al pubblico dove la natura del luogo comporta un'implicita rinuncia
alla riservatezza. Diverso il caso, secondo la ricorrente, se le riprese
avvengono in un'aula scolastica dove la maestra, durante la lezione, può
esercitare il diritto di escludere qualsiasi estraneo e gode quindi di
riservatezza e autonomia. La
Corte di Cassazione nel respingere il ricorso ha fatto notare
che le riprese visive sono prove documentali quando formate fuori dal
procedimento mentre se vengono acquisite mediante l'opera polizia giudiziaria,
come nel caso di specie, costituiscono prove atipiche. E' vero dunque che le
videoregistrazioni effettuate in ambito domiciliare sono prove atipiche
acquisite illegittimamente e per questo inutilizzabili, ma la tutela
costituzionale del domicilio va limitata solo a quei luoghi con cui la persona
ha un rapporto stabile per cui, quando si tratti di tutelare la riservatezza,
la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dell'autorità
giudiziaria. Nel caso di specie scrive la Corte si deve escludere che un'aula scolastica
possa essere considerato domicilio trattandosi di un luogo dove può entrare un
numero indeterminato di persone e va quindi qualificata come luogo aperto al
pubblico.
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martedì 4 dicembre 2012
Cassazione: la scuola non è domicilio. Lecite le videoregistrazioni non autorizzate dal GIP
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