In
tema di mantenimento del figlio naturale, con sentenza n. 11414, depositata il
6 luglio scorso, la Corte
di Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento può essere ridotto dal
giudice se il reddito dichiarato al fisco dall'ex è inattendibile rispetto alla
rata del mutuo e alle spese mensili sostenute dalla donna. La sentenza è
l'esito del ricorso di una madre separata che richiedeva al padre naturale del
minore il mantenimento. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale
per i Minorenni di Palermo, accogliendo la domanda della donna, dichiarava che
il minore, figlio naturale del suo ex marito, poneva a carico del padre
naturale l'obbligo di corrispondere alla donna l'assegno mensile di 700 euro e
lo condannava al pagamento di 40.0000 euro a titolo di rimborso delle spese
sostenute fino ad allora dalla madre per il sostentamento del minore. La Corte di Appello pero'
riduceva l'importo dell'assegno a 500 euro e quello relativo al rimborso delle
anticipazioni corrisposte per il mantenimento del minore a 29.700 euro. Secondo
la Corte
territoriale, appariva inattendibile il reddito dichiarato al fisco dalla
donna, tenuto conto dell'incidenza mensile del canone di locazione e della rata
di mutuo posti a suo carico. La decisione veniva impugnata da entrambi e lei,
in particolare, lamentava la riduzione dell'assegno di mantenimento e della
cifra posta a carico dell'uomo per il rimborso delle spese sostenute.
Rigettando i ricorsi e confermando quanto statuito dalla Corte territoriale, i
giudici della prima sezione civile hanno anche ricordato che in tema di
mantenimento del figlio naturale, ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo e
concorrente con quello dell'altro di provvedere al mantenimento della prole in
ragione delle proprie sostanze.
Consulta testo sentenza n. 11414/2012
Consulta testo sentenza n. 11414/2012
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