Cerca nel blog

martedì 4 dicembre 2012

Cassazione: se reddito dichiarato dalla ex e' inattendibile, il mantenimento va ridotto

In tema di mantenimento del figlio naturale, con sentenza n. 11414, depositata il 6 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento può essere ridotto dal giudice se il reddito dichiarato al fisco dall'ex è inattendibile rispetto alla rata del mutuo e alle spese mensili sostenute dalla donna. La sentenza è l'esito del ricorso di una madre separata che richiedeva al padre naturale del minore il mantenimento. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale per i Minorenni di Palermo, accogliendo la domanda della donna, dichiarava che il minore, figlio naturale del suo ex marito, poneva a carico del padre naturale l'obbligo di corrispondere alla donna l'assegno mensile di 700 euro e lo condannava al pagamento di 40.0000 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute fino ad allora dalla madre per il sostentamento del minore. La Corte di Appello pero' riduceva l'importo dell'assegno a 500 euro e quello relativo al rimborso delle anticipazioni corrisposte per il mantenimento del minore a 29.700 euro. Secondo la Corte territoriale, appariva inattendibile il reddito dichiarato al fisco dalla donna, tenuto conto dell'incidenza mensile del canone di locazione e della rata di mutuo posti a suo carico. La decisione veniva impugnata da entrambi e lei, in particolare, lamentava la riduzione dell'assegno di mantenimento e della cifra posta a carico dell'uomo per il rimborso delle spese sostenute. Rigettando i ricorsi e confermando quanto statuito dalla Corte territoriale, i giudici della prima sezione civile hanno anche ricordato che in tema di mantenimento del figlio naturale, ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo e concorrente con quello dell'altro di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze.
Consulta testo sentenza n. 11414/2012

Nessun commento:

Posta un commento