In
materia di famiglia, con sentenza n. 8926 depositata il 4 giugno 2012, la Corte di Cassazione ha
precisato che la domanda di delibazione dell'annullamento canonico del
matrimonio non può essere rigettata sul mero rilievo che fra gli sposi
protagonisti del matrimonio annullato per vizio del consenso dalle autorità
ecclesiastiche vi stata, dopo le nozze, una convivenza trentennale che ha
portato, fra l'altro, alla nascita di tre figli. È questo il contenuto della
sentenza degli Ermellini che hanno accolto il ricorso di un uomo avverso la
sentenza con cui i giudici d'appello avevano negato la delibazione della
sentenza di annullamento del matrimonio canonico.
La Corte di Appello spiegava
che la circostanza che dalla celebrazione del matrimonio alla sentenza di
nullità fossero decorsi ben trent'anni, nel corso dei quali la coppia aveva
vissuto "pubblicamente come tale", procreando tre figli, determinasse
una volontà di accettazione del rapporto incompatibile con il successivo
esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione. La coppia proponeva così
ricorso per cassazione e gli Ermellini, accoglievano le eccezioni sollevate
dalla coppia, cambiando orientamento in materia. La convivenza fra i coniugi
successiva alla celebrazione del matrimonio - hanno precisato i giudici di
legittimità nella parte motiva della sentenza - non è espressiva delle norme
fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il
profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.
Consulta
testo sentenza n. 8926/2012
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