La
donna, però, aveva chiesto di poter avere anche lei un assegno di mantenimento,
facendo la casalinga ormai da anni e non riuscendo a trovare assolutamente
nulla di stabile o abbastanza remunerativo per poter vivere dignitosamente. Il
Tribunale aveva escluso però il contributo economico per la donna sulla base
del fatto che l'ex moglie non aveva dimostrato la sua impossibilità di
procurarsi un reddito adeguato. Il verdetto veniva poi ribaltato dalla Corte di
appello di Napoli che faceva notare come la dedizione della donna al menage
familiare e all'accudimento dei figli le avesse reso obiettivamente difficile
procurarsi un lavoro. In effetti la la donna aveva tentato varie strade per
"ricollocarsi" nel mondo del lavoro: dalle liste di collocamento alle
agenzie interinali. Senza mai ottenere nulla di concreto. Secondo in giudici
dell'appello, dunque, la sua richiesta doveva considerarsi più che legittima,
in quanto diritto di una ex è mantenere "un tenore di vita analogo a
quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi
su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del
divorzio". Inoltre essendo il marito un ex-ufficiale in pensione
dell'Esercito italiano esistevano i mezzi necessari per passare l'assegno
richiesto, cioè 250 euro mensili. Nemmeno un'esagerazione visti i tempi e la
svalutazione!
La Cassazione ,
a cui l'uomo si era rivolto per rigettare le richieste della moglie (oltre che
per ridurre la cifra destinata ai figli), ha dato ragione alla donna. Con
sentenza 10540/2012, la
Sesta Sezione Civile ha ricordato inoltre che la legge (L.
01.12.1970, n. 898, art. 5) "impone di tener conto dei miglioramenti
della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione
della convivenza" e che quindi la cifra stabilita va rivalutata
annualmente.
Gran smacco agli spilorci!
Vai alla sentenza 10540/2012
Gran smacco agli spilorci!
Vai alla sentenza 10540/2012
Nessun commento:
Posta un commento