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lunedì 3 dicembre 2012

Cassazione: va addebitata la separazione all'ex marito che si dimostra violento dopo il crac matrimoniale


Giro di vite Cassazione contro i mariti aggressivi violenti. Secondo la cassazione anche se la condotta violenta si è tenuta dopo la separazione e non ha avuto efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza, tale condotta può comunque essere considerata dal giudice quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità Secondo la Cassazione (sentenza n. 8928/2012) se c'è la prova di un episodio di violenza successivo alla separazione, il giudice può considerare vere anche le denunce di precedenti comportamenti analoghi avvenuti prima della separazione.
E non basta. Secondo Piazza cavour, a fronte di un comportamento violento il giudice è esonerato dal dovere di comparare il comportamento dei due coniugi. In primo grado il Tribunale di Cagliari aveva respinto le reciproche domande di addebito di due coniugi ma la corte d'appello di Cagliari aveva accolto l'impugnazione proposta dall'ex moglie dichiarando che la separazione era da addebitarsi all'ex marito violento. I giudici della corte territoriale avevano dato rilevanza in modo particolare a una sentenza penale di condanna riferita ad un episodio verificatosi in epoca successiva alla separazione. Da questa decisione la corte d'appello aveva desunto che quella condotta violenta si inseriva nel quadro di una condotta del marito tenuta anche prima della separazione. Veniva quindi ritenuta raggiunta la prova stante la gravità del comportamento e la sua "incomparabilità con la condotta tenuta dalla moglie" della "violazione della dignità e dell'integrità fisica della coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito". La Cassazione convalidando la decisione dei giudici dell'appello ricordano che il giudice può legittimamente "inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza (quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente), la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all'interno della mura domestiche".

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