"Integra il reato di falsità materiale
del privato in autorizzazione amministrativa (artt. 477 e 482 c.p.) la
riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando
l'assenza dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza
penale del falso allorché il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come
originale, considerata anche la notevole sofisticazione dei macchinari
utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a
consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede."
" Questo è il principio di diritto
affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33214 del 23 agosto 2012. La Suprema Corte ha
rigettato il ricorso di un guidatore condannato per falso in autorizzazione
amministrativa che per parcheggiare aveva utilizzato una fotocopia di un
permesso per invalidi. La
Cassazione precisa che "non è punibile il falso
grossolano, ossia soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da
persone del tutto sprovvedute, mentre è punibile quello che richieda una certa
attestazione per il riconoscimento della falsificazione". Nel caso di
specie non si può parlare neanche di falso grossolano in quanto la falsità in
oggetto era stata accertata da persona qualificata che aveva constatato la non
rifrangenza di un bollino posto sull'atto, elemento rilevante non
immediatamente percepibile da chiunque.
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