Equitalia, prima del pignoramento, aveva ricevuto una comunicazione da parte del contribuente con la quale veniva avvertita che il debito era stato annullato da una sentenza del Tribunale di Roma. La società avrebbe quindi dovuto sospendere il pignoramento e, non avendolo fatto, il suo perseverare nell'azione esecutiva ha integrato la fattispecie del reato di omissione di atti di ufficio. Di qui il diritto del contribuente ad ottenere anche il risarcimento del danno morale. Inizialmente la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dal contribuente veniva respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano ritenuto infatti che nell'accaduto non vi fossero gli estremi di un illecito penale e non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per chi ha subito il pignoramento. Ribaltando il verdetto
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lunedì 3 dicembre 2012
Cassazione: Equitalia risarcisca danni morali se pignoramento è illegittimo
Un
avvertimento a Equitalia, arriva dalla terza sezione civile della Corte di
Cassazione (sentenza n. 9445/2012). D'ora in avanti, la società di riscossione
dovrà fare attenzione quando esegue pignoramenti ai danni dei contribuenti
perché se si dovesse accertare che il credito per il quale si è agito non è
dovuto, Equitalia dovrà risarcire il contribuente anche del danno morale
subito. Il caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour riguarda
l'esecuzione di un pignoramento mobiliare eseguito presso lo studio di un
avvocato.
Equitalia, prima del pignoramento, aveva ricevuto una comunicazione da parte del contribuente con la quale veniva avvertita che il debito era stato annullato da una sentenza del Tribunale di Roma. La società avrebbe quindi dovuto sospendere il pignoramento e, non avendolo fatto, il suo perseverare nell'azione esecutiva ha integrato la fattispecie del reato di omissione di atti di ufficio. Di qui il diritto del contribuente ad ottenere anche il risarcimento del danno morale. Inizialmente la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dal contribuente veniva respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano ritenuto infatti che nell'accaduto non vi fossero gli estremi di un illecito penale e non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per chi ha subito il pignoramento. Ribaltando il verdettola Corte di Cassazione ha fatto
notare invece che il giudice di merito, sia pure in sede civile, avrebbe dovuto
accertare la configurabilità in astratto di un'ipotesi di reato (nella
fattispecie appunto l'omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 secondo
comma del codice penale)
e condannare conseguentemente Equitalia al risarcimento dei danni.
Equitalia, prima del pignoramento, aveva ricevuto una comunicazione da parte del contribuente con la quale veniva avvertita che il debito era stato annullato da una sentenza del Tribunale di Roma. La società avrebbe quindi dovuto sospendere il pignoramento e, non avendolo fatto, il suo perseverare nell'azione esecutiva ha integrato la fattispecie del reato di omissione di atti di ufficio. Di qui il diritto del contribuente ad ottenere anche il risarcimento del danno morale. Inizialmente la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dal contribuente veniva respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano ritenuto infatti che nell'accaduto non vi fossero gli estremi di un illecito penale e non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per chi ha subito il pignoramento. Ribaltando il verdetto
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