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lunedì 3 dicembre 2012
Cassazione: l'omessa denuncia all'autorità non esclude risarcimento danni per pedone investito da veicolo ignoto
Con sentenza n. 7270, depositata l'11 maggio 2012,
La compagnia di assicurazioni resisteva in
giudizio sostenendo che la domanda non era sostenuta da alcun supporto in
ordine alla veridicità del fatto. Escussa una teste ed acquisiti i documenti
prodotti, il giudice di pace rigettava la domanda e la sentenza veniva
confermata in appello. Anche la cassazione ha respinto la domanda ma ha
chiarito, confermando un orientamento inaugurato dalla stessa corte con
sentenza n. 18532/2007 e sentenza n. 4480/2011 che "l'omessa denuncia
all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato
effettivamente causato da veicolo non identificato" ma è anche vero che
"l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a
dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto". Entrambe le evenienze,
spiega la corte , vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche delle
singole fattispecie non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate
potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di
merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze
processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare
conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa
denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza
sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso
concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il
sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata,
ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata".
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