Secondo i giudici di Piazza
Cavour nel caso di specie non può ravvisarsi neppure una ipotesi di
giustificato motivo soggettivo di licenziamento. L'insubordinazione, in
sostanza, può concretarsi solo in caso di una violazione da parte del
dipendente di quegli obblighi di diligenza e obbedienza imposti dall'art. 2104
del codice civile in
base al quale: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni
per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e
dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende". In tal
caso l'insubordinazione costituisce una giusta causa di licenziamento.
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martedì 4 dicembre 2012
Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente che discute animatamente con il superiore
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