L'agenzia
delle entrate, pubblica amministrazione datrice di lavoro, non aveva però
adottato un provvedimento di dispensa dal servizio. "La dipendente quindi
si è assentata dal servizio in una condizione di malattia tour court, sicché,
cessata la malattia per il miglioramento delle sue condizioni fisiche, che
quindi faceva venir meno il carattere permanente dell'inidoneità al lavoro
inizialmente certificata dalla ASL, non si poneva un problema di riammissione
in servizio per revoca di un provvedimento di dispensa, mai intervenuto, ma
c'era soltanto la mera riattivazione dell'obbligo di prestazione
lavorativa.". Una volta che la visita collegiale medica aveva accertato il
miglioramento delle condizioni di salute della lavoratrice, come risultante dal
certificato medico dalla stessa prodotto, e quindi la ripristinata idoneità al
lavoro, il rifiuto della prestazione lavorativa da parte dell'agenzia risultava
ingiustificato fin dall'inizio. La Suprema Corte ha quindi affermato, come principio
di diritto, "che è inadempiente, per mora credendi, il datore di lavoro
che rifiuti la prestazione lavorativa del lavoratore il quale, già assente dal
lavoro per malattia, chieda di riprendere la sua attività allegando e
documentando la cessazione della malattia stessa ante tempus."
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martedì 4 dicembre 2012
Cassazione: inadempiente il datore di lavoro se rifiuta la prestazione del dipendente che documenta la guarigione
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