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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: 'hot line' casalingo? Nessun reato. In allegato il testo della sentenza


Cassazione: 'hot line' casalingo? Nessun reato. In allegato il testo della sentenza

Una recente sentenza della Cassazione ha messo in discussione i limiti dei rapporti tra moglie e marito, anche in caso i due abbiano dato il via ad un'attività poco decorosa, ma molto danarosa, come una hot-line. Già il buon senso ci direbbe che non è cosa buona e giusta che una coppia lucri sulle immagini spinte, e così deve aver pensato anche il Tribunale di Sondrio secondo cui il marito aveva "agevolato" la prostituzione della propria moglie.

Bene, però come sappiamo in Italia, il diritto è fatto anche di interpretazioni ed è stata proprio un'interpretazione ad aver scagionato l'uomo dalla pesante accusa.


Il signore, nonché brillante manager del sesso casalingo, aveva avuto l' idea di creare una hot-line, trovando i papabili clienti su una community. I quali, in cambio di una ricarica (!) telefonica potevano godersi lo spettacolo di foto spinte la cui protagonista era la dolce mogliettina. Precisiamo per onor di cronaca che le ricariche dovevano essere fatte sulle utenze dei due e che venivano poi monetizzate.

Il giochetto è durato per un po' sino a che si è concluso, appunto, con l'iscrizione del signore nel registro degli indagati.

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 1164 del 9 gennaio 2013, ha però accolto il ricorso del marito perché la vendita di immagini si è svolta di comune accordo: "non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell'indagato nei confronti della moglie, bensì esattamente il contrario, vale a dire una comune 'intraprendenza' nell'avviare i contatti sulle chat line". I giudici aggiungono anche che "non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti, della lucrosa ma non illecita attività posta in essere dal marito, d'intesa e con la collaborazione della moglie". E a questo punto è scattato anche l'annullamento del provvedimento che disponeva il sequestro dei conti correnti dell'indagato, così come dei vari telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche impiegate per il business.

Inoltre la Corte ha ribadito il concetto e significato di meretricio, proprio per differenziarlo da altre attività come lap-dance o hot-line, che come già ribadito in passato necessita di interazione diretta, insomma contatto carnale, tra cliente e "prestatrice d'opera". Per la Suprema Corte la prostituzione consiste nel " fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso".

A questo punto chissà che via prenderà l'attività dei due. Si prevede un fine inverno "bollente"!

Cassazione: le telefonate erotiche non sono atti di prostituzione

Vai al testo della sentenza 1164 /2012

Cassazione: le telefonate erotiche non sono atti di prostituzione

Le telefonate erotiche non costituiscono attività di prostituzione. È quanto chiarisce la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.333546/2012) spiegando che "le 'prestazioni vocali' effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l'interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene". Sulla base di questa motivazione è stata annullata la condanna inflitta a un 35enne accusato di aver favoreggiato, sfruttato e agevolato la prostituzione di una ragazza che aveva invitato a fare telefonate erotiche a pagamento, dando anche istruzioni su come svolgere l'attività.

Secondo gli ermellini i giudici di merito (nella specie la corte d'appello di Milano) avrebbero impropriamente valorizzato "la possibilita' di attivita' di prostituzione svolta a distanza" e trascurato "la necessita' della presenza dell'atto sessuale quale elemento caratterizzante l'atto di prostituzione". In questo modo la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie si potesse integrare il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con riferimento alle telefonate.
Nel ricorso per Cassazione l'imputato aveva sostenuto che per una condanna di tal genere sarebbe stato necessario il compimento di un atto sessuale cosa che non si era naturalmente verificata con le telefonate.

Una tesi questa che ha fatto breccia nei giudici del Palazzaccio che hanno così accolto il ricorso ricordando che già in precedenza la stessa Corte aveva chiarito come esula dall'area di prestazione prostitutiva "il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l'istinto sessuale salvo che, significativamente, a tal fatto non si accompagnino anche contatti corporei (ad es. 'lap dance' con accarezzamento dei fianchi da parte dei clienti)".

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