La Corte di Cassazione, con sentenza n.
20857 del 26 novembre 2012,
ha affermato la legittimità
del licenziamento intimato ad una dipendente statale per violazione del divieto di cumulo di impieghi ed
incarichi lavorativi in costanza di rapporto di lavoro subordinato con la P.A.
In particolare la Suprema Corte,
respingendo il ricorso proposto dalla lavoratrice, sottolinea come la Corte
territoriale aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 53 del d.Igs. 165/2001, che
richiamava il disposto degli artt. 60 e ss.
del d.p.r. 3/1957,
"la disposizione di incompatibilità prevista nell'interesse del buon
andamento dell'amministrazione prescriveva l'esclusività della prestazione resa dal dipendente in favore
dell'ente datore di lavoro e che anche il CCNL del personale dipendente
Comparto Regione - Autonomie locali prevedeva analogo divieto (art. 23), onde
la accertata presenza della lavoratrice all'interno del negozio della sorella,
intenta a svolgere mansioni di commessa ed attività di vendita, anche durante
il normale orario di lavoro in giornate di assenza dal lavoro giustificate
dallo stato di malattia, integrava la fattispecie sanzionata.
"In realtà,
ciò che la ricorrente assume di avere sempre contestato non è la circostanza di
avere effettivamente dato una mano alla sorella nella gestione del negozio in
fase di liquidazione, ma lo svolgimento di attività lavorativa continuativa e retribuita.
Tuttavia - afferma
la Corte di Cassazione - "il rilievo si rivela inconferente ai fini
considerati, atteso che sia l'art. 23 del c.c.n.l. per il personale dipendente
del comparto Regioni ed autonomie Locali, alla lettera g) pone il divieto di attendere ad occupazioni estranee
al servizio, sia l'art. 60 del Testo Unico 3/1957, relativo alla
disciplina delle incompatibilità, richiamato dall'art. 53, 1 comma del d. Igs.
165/2001, prevede che l'impiegato non possa esercitare il commercio,
l'industria, né alcuna professione, senza alcun riferimento ad attività
retribuita, onde il divieto deve ritenersi assoluto, a prescindere dalla
sussistenza o meno di una remunerazione, ovvero di una continuità della prestazione
lavorativa diversa da quella espletata alle dipendenze della P.A."
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