Cerca nel blog

domenica 24 marzo 2013

Cassazione: infortunio sul lavoro, responsabilità dell'appaltatore anche se manca la segnalzione dei rischio da parte del committente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 43814 del 12 novembre 2012, ha ribadito che "in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro è sempre la responsabilità dell'appaltatore, potendosi ravvisare anche quella del committente qualora l'evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa". Nel caso di specie, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile i ricorsi presentati da due imputati - uno nelle qualità di rappresentante legale e l'altro di socio e responsabile tecnico di un'impresa appaltatrice, ai quali era stato contestato di avere cagionato per colpa e per inosservanza della disciplina antinfortunistica ad un dipendente lesioni personali gravissime, in quanto, mentre si trovava sopra un soppalco per eseguire rilevamenti dimensionali, cadeva dallo stesso a causa del cedimento di uno dei pannelli, precipitando al suolo da un'altezza di circa sette metri, procurandosi in tal modo le sopra indicate lesioni - ha evidenziato come la Corte d'Appello aveva correttamente affermato che "l'impresa appaltatrice, nel momento in cui si apprestava ad espletare l'opera commisionatale, anche se solo per effettuare delle misure propedeutiche al montaggio dei pannelli, aveva l'obbligo di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure di sicurezza imposte dalla legge a tutela dell'incolumità dei lavoratori, obbligo che incombe al datore di lavoro e su quanti siano preposti alla direzione tecnica dell'azienda e che non può essere annullato da eventuali censure nei confronti di altre società, quali la committente, per la omessa segnalazione della situazione di pericolo".

I Giudici di legittimità affermano inoltre che "in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria.".

Nessun commento:

Posta un commento