In materia di accertamento di violazioni
delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di
controllo, l'art. 4, comma 1 del DL n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168
del 2002, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. Tale
norma, secondo costante giurisprudenza, è finalizzata ad informare gli
automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, al fine di orientarne
la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni,
con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità
della sanzione eventualmente irrogata.
La Corte di
Cassazione, sulla base di tali premesse, con ordinanza n. 21199 del 28 novembre
2012, ha
affermato che nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto della mancanza di
segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di
rilevamento di velocità sul tratto di strada in cui è stata riscontrata
l'infrazione. Tuttavia il Tribunale, "nell'attribuire credito all'assunto
della Prefettura, secondo cui la presenza dell'apparecchiatura sarebbe stata
comunicata attraverso gli organi di stampa locale, ha ritenuto valida tale
forma di comunicazione richiamando la Circolare del 3 ottobre 2002 del
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, che al punto 7
(informazioni all'utenza) stabilisce che l'avviso dell'utilizzazione dei
dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione
disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati
scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o attraverso i
media, come è avvenuto nel caso in esame". Il giudizio espresso dal
Tribunale - affermano i giudici di legittimità - ha avuto illegittimamente come
parametro di riferimento non la norma di legge che disciplina la materia bensì
una circolare ministeriale e, cioè, un atto che non costituisce fonte di
diritto.
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