Con la sentenza n. 23426/2012, la Corte di
Cassazione torna sul tema del tradimento e dell'addebito della
separazione, ricordando che grava sulla parte che richieda l'addebito della
separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere
di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi
dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza,
provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità
della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
In
particolare, i giudici della prima sezione civile del Palazzaccio, confermando
le precedenti decisioni in tema di prova dell'addebito della separazione
(Cass., 14 febbraio 2012, n. 205 e Cass., 26 settembre 2011, n. 19606) hanno
ritenuto illegittimo l'addebito a carico del marito per la rilevata
insufficienza di prove a fondamento della «condotta deprecabile» attuata da
lui: sono irrilevanti le numerose relazioni extraconiugali, da cui sono
nati dei figli, l'abbandono del tetto coniugale e il disinteresse per la
famiglia legittima.
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