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domenica 24 marzo 2013

Il provvedimento che allontana il piccolo dai genitori non è ricorribile in Cassazione

Con la sentenza n. 17916 del 18 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile il ricorso in Cassazione contro il provvedimento che ordina l'allontanamento del minore dai genitori. La prima sezione civile ha ritenuto che il decreto adottato, richiesto dalla Procura dopo il sospetto che la madre avesse reso false dichiarazioni circa la maternità all'ufficiale dello stato civile, con il quale la bimba è stata allontanata da casa, non legittimasse il ricorso in Cassazione.

Al riguardo, Piazza Cavour ha ribadito che «i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art.317-bis Cc, che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 Cc, che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 Cc, o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo coma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo coma, Cost. neppure se ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'ateo giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito».

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