Con sentenza n.18708/2012 la Corte di
Cassazione torna ad occuparsi dell'assegno
di mantenimento in favore dell'ex coniuge prendendo in considerazione il
momento a partire dal quale deve decorrere e i criteri sulla base del quale
deve essere determinato.
La Corte ricorda che se si chiede l'anticipazione della decorrenza dell'assegno
di mantenimento alla data di domanda di divorzio, "la retroattiva è
comunque sempre a discrezione del
giudice che, quindi, non è sempre tenuto a ordinare l'anticipazione, né
la legge prevede che sia tenuto a disporla sulla semplice constatazione della
particolare indigenza dell'avente diritto".
La pronuncia della
Cassazione si riferisce a una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia
in cui si riconosceva un assegno di mantenimento in favore di una donna
divorziata la cui richiesta era stata precedentemente respinta dal Tribunale.
Al marito i
giudici del primo grado avevano dato in affidamento il figlio minore e gli
altri due figli avevano scelto liberamente di vivere con il padre, mentre la
moglie rimasta anche senza il
mantenimento si era rivolta in Appello chiedendo un assegno mensile a
partire dal momento della domanda di divorzio trovandosi in stato di grave
indigenza.
Verificato che la
signora, alloggiata gratuitamente presso un'abitazione di proprietà della
sorella, percepiva un reddito di 700 euro mensili e godeva di alcuni aiuti da
parte dell'ASL per il suo grave stato di salute, ne veniva riconosciuta
l'indigenza. Comparando la situazione economica di entrambi i coniugi la Corte
d'Appello stabiliva che il marito dovesse versare 150 euro mensili senza alcun
effetto retroattivo.
Ricorrendo in
Cassazione la donna chiedeva la
maggiorazione dell'importo mensile dell'assegno, in quanto la Corte
d'Appello nel determinarlo aveva tenuto conto degli aiuti che le venivano
forniti dall'ASL e del fatto che godesse dell'ospitalità gratuita della
sorella, mentre le contribuzioni liberali da parte di terzi non devono
sollevare l'ex coniuge dalla responsabilità del versamento dell'assegno nei
confronti della parte economicamente più debole.
La ricorrente
inoltre chiedeva che l'erogazione del mantenimento decorresse dalla data di domanda del divorzio, vista la sua
particolare situazione di indigenza. Il marito C.R. a sua volta proponeva un
controricorso asserendo che l'ex moglie fosse usufruttuaria dell'immobile in
cui risiedeva.
La suprema Corte
ha rigettato entrambi i ricorsi. Riguardo l'importo mensile si è ricordato che
la ricorrente avrebbe dovuto produrre documentazione atta a quantificare
precisamente gli aiuti ricevuti da terzi, cosa che invece non è avvenuta.
Inoltre ha ricordato che l'importo dell'assegno di mantenimento viene stabilito
dal giudice tenendo conto sia della situazione di indigenza sia dell'esigenza
di una vita dignitosa da parte dell'obbligato. Anche l'applicazione della
retroattività al mantenimento dipende dalla discrezionalità del giudice che
esamina attentamente le condizioni economiche del coniuge tenuto al versamento.
Riguardo il ricorso presentato dall'ex marito invece non è stato prodotto alcun
documento che provasse che la donna fosse usufruttuaria dell'appartamento della
sorella.
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