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domenica 24 marzo 2013

Cassazione: non è obbligatorio anticipare la decorrenza dell'assegno alla data del divorzio



Con sentenza n.18708/2012 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge prendendo in considerazione il momento a partire dal quale deve decorrere e i criteri sulla base del quale deve essere determinato.

La Corte ricorda che se si chiede l'anticipazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento alla data di domanda di divorzio, "la retroattiva è comunque sempre a discrezione del giudice che, quindi, non è sempre tenuto a ordinare l'anticipazione, né la legge prevede che sia tenuto a disporla sulla semplice constatazione della particolare indigenza dell'avente diritto".

La pronuncia della Cassazione si riferisce a una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in cui si riconosceva un assegno di mantenimento in favore di una donna divorziata la cui richiesta era stata precedentemente respinta dal Tribunale.

Al marito i giudici del primo grado avevano dato in affidamento il figlio minore e gli altri due figli avevano scelto liberamente di vivere con il padre, mentre la moglie rimasta anche senza il mantenimento si era rivolta in Appello chiedendo un assegno mensile a partire dal momento della domanda di divorzio trovandosi in stato di grave indigenza.

Verificato che la signora, alloggiata gratuitamente presso un'abitazione di proprietà della sorella, percepiva un reddito di 700 euro mensili e godeva di alcuni aiuti da parte dell'ASL per il suo grave stato di salute, ne veniva riconosciuta l'indigenza. Comparando la situazione economica di entrambi i coniugi la Corte d'Appello stabiliva che il marito dovesse versare 150 euro mensili senza alcun effetto retroattivo.

Ricorrendo in Cassazione la donna chiedeva la maggiorazione dell'importo mensile dell'assegno, in quanto la Corte d'Appello nel determinarlo aveva tenuto conto degli aiuti che le venivano forniti dall'ASL e del fatto che godesse dell'ospitalità gratuita della sorella, mentre le contribuzioni liberali da parte di terzi non devono sollevare l'ex coniuge dalla responsabilità del versamento dell'assegno nei confronti della parte economicamente più debole.

La ricorrente inoltre chiedeva che l'erogazione del mantenimento decorresse dalla data di domanda del divorzio, vista la sua particolare situazione di indigenza. Il marito C.R. a sua volta proponeva un controricorso asserendo che l'ex moglie fosse usufruttuaria dell'immobile in cui risiedeva.

La suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Riguardo l'importo mensile si è ricordato che la ricorrente avrebbe dovuto produrre documentazione atta a quantificare precisamente gli aiuti ricevuti da terzi, cosa che invece non è avvenuta. Inoltre ha ricordato che l'importo dell'assegno di mantenimento viene stabilito dal giudice tenendo conto sia della situazione di indigenza sia dell'esigenza di una vita dignitosa da parte dell'obbligato. Anche l'applicazione della retroattività al mantenimento dipende dalla discrezionalità del giudice che esamina attentamente le condizioni economiche del coniuge tenuto al versamento. Riguardo il ricorso presentato dall'ex marito invece non è stato prodotto alcun documento che provasse che la donna fosse usufruttuaria dell'appartamento della sorella.

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