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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: siete una coppia di 'lunga data' infelice? Ok alla separazione senza addebito

Siete anziani, o forse sarebbe più consono e politicallycorrect dire agèe, e vi ritrovate a vivere un matrimonio che dà solo infelicità e frustrazione? Potete tranquillamente (!) separarvi senza che scattino addebiti di separazione.

Così è stato sancito dalla Prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza 2183/2013, che si è appunto occupata del caso di una coppia fiorentina, che alla tenera età di 70 anni ha deciso di separarsi. E dopo aver passato insieme ben cinquant'anni.

A voler porre fine al matrimonio è stata la signora L.T., stanca ormai di accontentarsi di un rapporto causa di costante infelicità. Matrimonio che oltretutto in precedenza era stato messo in discussione dal comportamento del marito R.L., che se ne era andato via di casa per un periodo, interrotto con il suo ritorno a casa.

Secondo i giudici della Suprema Corte, "se si verifica la disaffezione al matrimonio, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: la domanda non costituisce ragione di addebito". Mantenendo così fede alla sentenza della Corte d'appello di Firenze che, il 23 gennaio 2008, aveva dichiarato la separazione personale, senza addebito, della coppia toscana. Anche in quest'occasione il giudice aveva fatto notare come l'abbandono - in un'età avanzata "in cui semmai e' più naturale il bisogno di vicinanza e di solidarietà morale e materiale" - non potesse essere motivo di colpa. Lasciando così insoddisfatta la richiesta del marito abbandonato.

Il suo ricorso in Cassazione è stato dunque inutile, pur tentando di dimostrare che la moglie non era riuscita a giustificare "la disaffezione" al loro rapporto durato ben mezzo secolo. Piazza Cavour ha respinto il ricorso di R.L. e ha evidenziato che "nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può di per se' essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito".

Altro che crisi del settimo anno. Se si superano quelle ricordatevi che vi aspettano pure quelle del cinquantesimo anno!

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