Quando un giudice pronuncia sentenza per
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico
del marito l'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile,
si deve ritenere che la decisione sia adeguatamente motivata se il magistrato,
analizzando la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, ha rilevato un
notevole divario a vantaggio di lui.
E' quanto afferma la prima sezione civile della Corte (sentenza numero 2313/2013) che nella parte motiva della sentenza ricorda come l'assegno abbia lo scopo di ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
E' quanto afferma la prima sezione civile della Corte (sentenza numero 2313/2013) che nella parte motiva della sentenza ricorda come l'assegno abbia lo scopo di ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
I giudici di merito hanno dunque correttamente applicato i criteri per la determinazione dell'assegno posto che la condizione patrimoniale della ex non le avrebbe consentito di mantenere quel tenore di vita.
Ricordiamo che
questo principio è stato messo in discussione soprattutto sulla base del
rilievo che l'aumento delle spese che consegue inevitabilmente alla fine di
un'unione matrimoniale (doppio affitto, doppie bollette etc...), rende
sostanzialmente impossibile garantire lo stesso tenore di vita.
Al di là del caso
specifico richiamiamo il contenuto di un articolo pubblicato alcuni giorni fa: Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese
aumentano. Meno soldi alla ex
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