"Ai sensi dell'art. 81 c.p., sussiste
concorso formale di reati là dove, con un'unica azione od omissione, sia
provocata la violazione di diverse
disposizioni di legge (concorso c.d. "eterogeneo") ovvero in
caso di concorso formale "omogeneo", più violazioni della medesima disposizione di legge."
Nel caso di specie la Corte d'Appello,
confermando la sentenza del Tribunale, aveva ritenuto un uomo colpevole dei
reati previsti e puniti dall'art. 186, comma 2 e dall'art. 116 comma 13 del
codice della strada, per essere stato colto alla guida del proprio motoveicolo
in stato di ebrezza alcolica e senza
patente.
Avverso tale
sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione rilevando che il giudice
aveva erroneamente omesso di ritenere applicabile, al caso di specie, la più
favorevole disciplina sanzionatoria del concorso formale di reati o della
continuazione nel reato attesa l'identità oggettiva dell'elemento dell'azione
nella struttura dei due reati contestati.
La Suprema Corte,
con sentenza n. 45742 del 2012, afferma che del tutto correttamente la Corte d'Appello ha escluso il ricorso della
figura del concorso formale di reati in relazione alle due fattispecie
contravvenzionali contestate all'imputato, evidenziando "la diversità degli elementi che concorrono a
integrare le due ipotesi criminose".
Infatti -
proseguono i giudici di legittimità - "nel caso di specie, tra i reati di
guida in stato di ebrezza e di guida senza patente contestualmente accertati, non sussiste alcuna unicità di azione,
atteso che la condotta penalmente rilevante descritta nelle norme che prevedono
detti reati, mentre, da un lato presenta una componente ad esse comune (la condotta
di guida), dall'altro, radicalmente si distingue nelle due ipotesi, esigendo
nel primo caso, che la condotta di guida si qualifichi per la sussistenza di
una particolare condizione psico-fisica del reo ("è vietato guidare in
stato di ebrezza"), e nel secondo, che detta guida sia esercitata in
assenza di un presupposto di ordine giuridico-formale, consistente nella
mancata disponibilità, da parte del guidatore, di un titolo amministrativo di
abilitazione ("Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida").
I differenti
presupposti - si legge ancora nella sentenza - "previsti dalla legge per
la commissione dei due reati, mentre non si prestano ad essere qualificati nei
termini di mere condizioni d'indole esterna rispetto al compimento di un'unica
azione criminosa, entrano bensì a qualificare sul piano sostanziale la natura
delle diverse condotte considerate dal legislatore penale, sancendone i profili
di illiceità con riguardo a momenti e ambiti di rilevanza del tutto autonomi
tra loro.".
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