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domenica 24 marzo 2013

Cassazione: nessuna unicità di azione tra i reati di guida in stato di ebrezza e di guida senza patente contestualmente accertati



"Ai sensi dell'art. 81 c.p., sussiste concorso formale di reati là dove, con un'unica azione od omissione, sia provocata la violazione di diverse disposizioni di legge (concorso c.d. "eterogeneo") ovvero in caso di concorso formale "omogeneo", più violazioni della medesima disposizione di legge."

Nel caso di specie la Corte d'Appello, confermando la sentenza del Tribunale, aveva ritenuto un uomo colpevole dei reati previsti e puniti dall'art. 186, comma 2 e dall'art. 116 comma 13 del codice della strada, per essere stato colto alla guida del proprio motoveicolo in stato di ebrezza alcolica e senza patente.

Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione rilevando che il giudice aveva erroneamente omesso di ritenere applicabile, al caso di specie, la più favorevole disciplina sanzionatoria del concorso formale di reati o della continuazione nel reato attesa l'identità oggettiva dell'elemento dell'azione nella struttura dei due reati contestati.

La Suprema Corte, con sentenza n. 45742 del 2012, afferma che del tutto correttamente la Corte d'Appello ha escluso il ricorso della figura del concorso formale di reati in relazione alle due fattispecie contravvenzionali contestate all'imputato, evidenziando "la diversità degli elementi che concorrono a integrare le due ipotesi criminose".

Infatti - proseguono i giudici di legittimità - "nel caso di specie, tra i reati di guida in stato di ebrezza e di guida senza patente contestualmente accertati, non sussiste alcuna unicità di azione, atteso che la condotta penalmente rilevante descritta nelle norme che prevedono detti reati, mentre, da un lato presenta una componente ad esse comune (la condotta di guida), dall'altro, radicalmente si distingue nelle due ipotesi, esigendo nel primo caso, che la condotta di guida si qualifichi per la sussistenza di una particolare condizione psico-fisica del reo ("è vietato guidare in stato di ebrezza"), e nel secondo, che detta guida sia esercitata in assenza di un presupposto di ordine giuridico-formale, consistente nella mancata disponibilità, da parte del guidatore, di un titolo amministrativo di abilitazione ("Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida").

I differenti presupposti - si legge ancora nella sentenza - "previsti dalla legge per la commissione dei due reati, mentre non si prestano ad essere qualificati nei termini di mere condizioni d'indole esterna rispetto al compimento di un'unica azione criminosa, entrano bensì a qualificare sul piano sostanziale la natura delle diverse condotte considerate dal legislatore penale, sancendone i profili di illiceità con riguardo a momenti e ambiti di rilevanza del tutto autonomi tra loro.".

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