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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: validi i contratti pre-matrimoniali per regolare rapporti economici

Sono validi i contratti pre-matrimoniali con cui si stabilisce che, in caso di divorzio, un immobile debba essere trasferito all'altro coniuge. A dare il via libera a questa sorta di 'patto prematrimoniale' è la corte di Cassazione (sentenza n. 23713/2012) che chiarisce però che la validità di questi patti è condizionata al fatto che il loro contenuto non sia contrario ai principi dell'ordine pubblico.

Il caso preso in esame dai giudici di Piazza Cavour riguarda una coppia che, prima di convolare a nozze, aveva stabilito in partenza cosa fare nel caso di fallimento del loro matrimonio.
 
La donna si era impegnata a trasferire al marito la proprietà di un immobile dato che lui aveva sostenuto ingenti spese per ristrutturare la casa coniugale sempre intestata alla donna.

Allo stesso tempo lui si era impegnato a versare alla donna 20 milioni di vecchie lire.

Il patto (oltretutto stipulato un giorno prima delle nozze) non è stato poi di buon auspicio visto che la coppia alla fine si è realmente separata e la vicenda è finta inevitabilmente nelle aule di giustizia dove lui chiedeva l'adempimento dell'obbligo assunto dalla donna mentre lei metteva in discussione la validità di un simile accordo.

Ad iniziare il giudizio è stato lui, con una richiesta di esecuzione in forma specifica a cui la donna si era opposta sostenendo che quell'accordo avrebbe violato l'articolo 160 del
codice civile relativo ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

La Cassazione però, confermando la decisione della Corte d'appello, ha sancito la validità dell'accordo richiamando anche dei precedenti giurisprudenziali secondo cui sono nulli i patti prematrimoniali solo se si manifestano in contrasto con i principi di "indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio".

In altri termini, resta valido il principio secondo cui si debbono considerare illeciti gli accordi prematrimoniali che contravvengono al principio di indisponibilità degli status e dell'assegno di divorzio, mentre è diverso il caso in cui l'accordo riguardi la regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.

Alla donna non resta altro dunque che trasferire l'immobile al suo ex marito essendo la loro scrittura un modo come un altro per prevedere contrattualmente in che modo ristabilire un equilibrio nei rispettivi rapporti economici.

Vai al testo della sentenza 23713/2012

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