L'art. 731 c.p. sanziona chi omette, senza
giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione
elementare. La norma punisce anche l'inosservanza dell'obbligo scolastico
post-elementare, avendo l'art. 8 della L. 31 dicembre 1962, n. 1859 esteso
l'obbligo all'istruzione di scuola media.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha ricordato, come da costante giurisprudenza, che "può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha ricordato, come da costante giurisprudenza, che "può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali.
La Suprema Corte in realtà ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace, precisando che, senza alcun esame delle risultanze processuali, il giudice di merito si è limitato genericamente a far riferimento alla comunicazione del Dirigente Scolastico dalla quale ha ritenuto emergesse che, nonostante l'impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo. Lo stesso giudice non ha però specificato da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'impegno dei genitori per superare tale rifiuto.
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